Per
le gare da aggiudicare con il criterio dell’offerta più vantaggiosa nessuna
norma di carattere generale impone alle stazioni appaltanti di attribuire alla
migliore offerta tecnica in gara il punteggio massimo previsto dalla lex
specialis mediante il criterio della c.d. doppia riparametrazione, la quale
deve essere espressamente prevista dalla legge di gara.
Così
si è espresso il Consiglio di Stato (Sezione Quinta) nella sentenza n.1845/2018
pubblicata il 23 marzo.
Il
CdS ha ricordato che il principio enunciato è quello prevalente nella
giurisprudenza del giudice amministrativo (Cons. St., sez. V, 27 gennaio 2016,
n. 266; id. 30 gennaio 2017, n. 373; id. 12 giugno 2017, n. 2811 e n. 2852;
id., sez. III, 20 luglio 2017, n. 3580) e fermo nel superamento di quello
seguito dalla decisione della sez. III dello stesso Consiglio di Stato (16
marzo 2016, n. 1048), pronunciata, peraltro, in un caso in cui la doppia
parametrazione era prevista nella legge di gara.
Anche
le Linee guida n. 2 di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti “Offerta
economicamente più vantaggiosa”, approvate dal Consiglio ANAC con delibera n.
1005 del 21 settembre 2016, hanno previsto la mera facoltà per la stazione
appaltante di procedere alla riparametrazione dei punteggi, a condizione che la
stessa sia prevista nel bando di gara, in conformità a quanto affermato dal
Consiglio di Stato nel parere preventivo sulle linee guida (Cons. St., sez.
consultiva, 2 agosto 2016, parere n. 1767), in dichiarata continuità con la
giurisprudenza prevalente.
Nessun commento:
Posta un commento