Sul
Bollettino Antitrust n. 18 del 15 maggio 2017 è stato pubblicato il comunicato
dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato relativo al mancato
adeguamento da parte del Comune di Campobasso al parere motivato espresso
dall’Autorità in merito a “incarico professionale per consulenza geologica e
indagini geodiagnostiche da parte dell’impresa esecutrice”.
Secondo
l'Antitrust “gli affidamenti in subappalto degli incarichi di redazione delle
relazioni geologiche relative a due opere di edilizia scolastica, risultano in
contrasto con i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità e pubblicità nonché in contrasto con l’art. 31, comma 8, del
D.Lgs. n. 50/2016, che espressamente dispone che l’affidatario di un appalto
pubblico non può avvalersi, in alcun caso, del subappalto per l’ottenimento
delle relazioni geologiche”.
Infatti,
l’art. 31, comma 8, sopra citato dispone che “Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase
di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante
ritenga indispensabili a supporto dell’attività del responsabile unico del
procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice
e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere
affidati in via diretta. L’affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta
eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi,
misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di
dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola
redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la
responsabilità esclusiva del progettista.”
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