domenica 4 giugno 2017

SUBAPPALTO VIETATO PER LA RELAZIONE GEOLOGICA

Sul Bollettino Antitrust n. 18 del 15 maggio 2017 è stato pubblicato il comunicato dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato relativo al mancato adeguamento da parte del Comune di Campobasso al parere motivato espresso dall’Autorità in merito a “incarico professionale per consulenza geologica e indagini geodiagnostiche da parte dell’impresa esecutrice”.
Secondo l'Antitrust “gli affidamenti in subappalto degli incarichi di redazione delle relazioni geologiche relative a due opere di edilizia scolastica, risultano in contrasto con i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità nonché in contrasto con l’art. 31, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, che espressamente dispone che l’affidatario di un appalto pubblico non può avvalersi, in alcun caso, del subappalto per l’ottenimento delle relazioni geologiche”.

Infatti, l’art. 31, comma 8, sopra citato dispone che “Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell’attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta. L’affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.”

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