venerdì 30 giugno 2017

RACCOMANDAZIONI ANAC VINCOLANTI MA SENZA SANZIONE

Sulla Gazzetta Ufficiale n.144 del 23 giugno 2017 - Suppl. Ordinario n. 31, è stata pubblicata la Legge 21 giugno 2017, n. 96 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.”
Si tratta della “Manovrina” correttiva convertita in legge dal Senato lo scorso 15 giugno ed entrata in vigore il 24 giugno 2017.

In particolare, con il comma 1-bis si legittima l’ANAC ad agire in giudizio per l’impugnazione dei bandi, degli altri atti generali e dei provvedimenti relativi ai contratti di rilevante impatto di qualsiasi stazione appaltante, qualora ritenga che violino le norme in materia di contratti pubblici.
Il comma 1-ter prevede che l’ANAC adotti un parere motivato avverso un provvedimento di una stazione appaltante, ritenuto viziato da gravi violazioni delle disposizioni del Codice, entro sessanta giorni dalla notizia della violazione. Nel parere motivato dell’ANAC devono essere indicati specificatamente i vizi di legittimità riscontrati.
Il medesimo comma 1-ter prevede altresì che se la stazione appaltante non si conforma al parere motivato dell’ANAC, entro il termine assegnato dall’ANAC, e comunque entro il limite massimo di sessanta giorni dalla trasmissione del parere, l’ANAC ha la facoltà, entro i successivi trenta giorni, di presentare ricorso presso il giudice amministrativo.
In tale caso la norma prevede l’applicazione dell’art. 120 del Codice del processo amministrativo (Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104).
E’ previsto infine che l’ANAC individui con regolamento i casi o le tipologie di provvedimenti in relazione ai quali esercitare i poteri previsti dai commi 1-bis e1-ter.
Le disposizioni in esame di fatto sostituiscono la previsione, volta a regolare il potere di adottare raccomandazioni vincolanti da parte dell'ANAC di cui al comma 2 dell'articolo 211, abrogato dall’art. 123 del D.Lgs 56/17, recante disposizioni integrative e correttive del Codice dei contratti pubblici.

Organizzazione ANAC. Viene attribuito all’ANAC il potere di definire con propri regolamenti l’organizzazione, il funzionamento e l’ordinamento giuridico del proprio personale sulla base dei principi della L. 481/1995 (che detta alcune disposizioni generali in materia di autorità indipendenti per i servizi pubblici e riconosce alle stesse tale forma di autonomia regolamentare). Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi regolamenti, continua a trovare applicazione il DPCM 1 febbraio 2016, con il quale tale l’Autorità è stata riordinata in attuazione dell’art. 19, co. 3 e 4, DL 90/2014, che ha trasferito all'ANAC tutti i compiti e le funzioni dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP), assorbendone anche le risorse umane, finanziarie e strumentali. Dall’attuazione della disposizione non devono derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La disposizione prevede inoltre che in ogni caso il trattamento economico del personale dell’Autorità non può eccedere quello definito in attuazione del citato Piano di riordino adottato con DPCM 1 febbraio 2016.

Nessun commento: