Con
la delibera n. 24 del 3 marzo 2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.147 del 26 giugno, il Cipe (Comitato interministeriale per la programmazione
economica) ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, «Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione
e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma
biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi
annuali e aggiornamenti annuali», previsto dall'articolo 21, comma 8 del nuovo
Codice dei contratti (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50).
Lo
schema di decreto si applica a tutte le amministrazioni aggiudicatrici di cui
all'art. 3, comma 1, lettera a) del Codice, fatte salve le competenze
legislative e regolamentari delle regioni e delle province autonome in materia,
nonche' quanto previsto all'art. 1, comma 3, del medesimo codice. Lo schema di
decreto non si applica alla pianificazione delle attivita' dei soggetti
aggregatori e delle centrali di committenza.
Il
provvedimento e' stato predisposto ai sensi del suddetto art. 21, comma 8, del
Codice Appalti, ed e' composto da 11 articoli e dagli allegati 1 e 2, di cui
l'uno contenente gli schemi tipo per la programmazione triennale dei lavori
pubblici, e l'altro gli schemi tipo per la programmazione biennale degli
acquisti di forniture e servizi.
L'art.
2 introduce le definizioni di «progetto di fattibilita' tecnica ed economica» e
di «documento di fattibilita' delle alternative progettuali», rinviando alla
disciplina di cui all'art. 23, comma 5, del Codice e al decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, in attuazione del medesimo art. 23, comma 3.
L'art.
3 definisce i contenuti, il livello di progettazione minimo, l'ordine di
priorita', le modalita' di redazione del programma triennale dei lavori
pubblici, dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti. Sono individuati come
prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento
di opere gia' iniziate, i progetti definitivi o esecutivi gia' approvati, gli
interventi cofinanziati con fondi europei, nonche' gli interventi per i quali
ricorra la possibilita' di finanziamento con capitale privato maggioritario.
Nell'ambito di tale ordine di priorita' i lavori di completamento di opere
pubbliche incompiute devono essere considerati di priorita' massima. Sono fatti
salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonche' le
modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari
ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.
L'art.
4 disciplina i criteri di inclusione delle opere pubbliche incompiute nei
programmi triennali di lavori pubblici e nei relativi elenchi annuali.
L'art.
5 disciplina le modalita' di approvazione, aggiornamento e modifica del
programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale e gli
obblighi informativi e di pubblicita'. In particolare, si prevede che il
programma sia redatto ogni anno, scorrendo l'annualita' pregressa e aggiornando
i programmi precedentemente approvati, stabilendo che i lavori in ordine ai
quali sia stata avviata positivamente la procedura di affidamento non sono
riproposti nel programma successivo.
I
commi 10 e 11 prevedono, rispettivamente, che un lavoro non inserito
nell'elenco annuale dei lavori puo' essere realizzato esclusivamente quando sia
reso necessario da eventi imprevedibili o calamitosi o quando sia corredato da
un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse gia' previste tra i
mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco,
fatta eccezione per le risorse resesi disponibili a seguito di ribassi d'asta o
di economie.
E'
attribuita al Cipe la facolta' di chiedere alle amministrazioni centrali che
vigilano su enti tenuti a predisporre i programmi triennali dei lavori pubblici
e i relativi aggiornamenti di trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei
ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica
economica (DIPE) - una relazione che sintetizzi la distribuzione territoriale e
per tipologia degli interventi inseriti nel complesso dei piani triennali degli
organismi vigilati riguardanti il triennio di riferimento e i relativi contenuti
finanziari.
Gli
articoli 6, 7 e 8 disciplinano la redazione del programma biennale degli
acquisti di forniture e servizi, analogamente a quanto disposto per il
programma triennale dei lavori pubblici.
Gli
articoli 9, 10 e 11, prevedono, rispettivamente, le disposizioni transitorie e
finali, la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore.
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