TAR Roma, 09.05.2017 n.
4951.
In
merito alla controversia relativa alla competenza del RUP a disporre l’esclusione
dalla gara, il TAR ha osservato che:
a)
l’art. 31, comma 3, del D.lgvo n. 50/2016 prevede che “Il RUP, ai sensi
della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti
relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed
esecuzione previste dal presente codice, che non siano specificatamente
attribuiti ad altri organi o soggetti”;
b)
trattasi di una competenza residuale che comprende anche l’esclusione delle
offerte conseguente alla preliminare attività di valutazione della
documentazione amministrativa attestante il possesso dei requisiti indicati
dalla lex specialis, non potendo tale compito essere assolto dalla Commissione
giudicatrice che nelle gare, come quella oggetto del presente contenzioso, da
aggiudicarsi sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
è chiamata a valutare le offerte sotto gli aspetti tecnici ed economici;
c)
tale interpretazione è stata, altresì suffragata dalle Linee Guida formulate
dall’Autorità Anticorruzione la quale ha chiarito che il RUP è chiamato a
controllare la documentazione amministrativa prodotta dai partecipanti e ad
adottare le determinazioni conseguenti alle valutazioni effettuate;
d)
poichè l’esclusione dell’offerta è disposta a seguito della verifica della
documentazione amministrativa da parte del RUP, ne discende che quest’ultimo è
legittimato ad adottare la contestata esclusione.
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