L’attuale
quadro normativo non consente “la costruzione di un sistema di rating d’impresa
di semplice e certa applicazione, coerente con la ratio dell’istituto - così
come essa è desumibile anche dal pertinente principio della legge delega - e
capace di incrementare il tasso di efficienza del mercato dei contratti
pubblici, garantendo qualità delle prestazioni, rispetto dei tempi e dei costi,
in fase esecutiva”.
Lo
afferma l'ANAC nell'Atto di segnalazione n. 2 del 1° febbraio 2017, inviato al
Governo e al Parlamento.
Secondo
l'Anac, il sistema di rating d’impresa attualmente disciplinato deve essere
rivisto “in considerazione:
-
sia dell’attuale esclusivo collegamento di quest’ultimo alla qualificazione, in
luogo del più opportuno suo inserimento tra gli elementi di valutazione
dell’offerta qualitativa;
-
sia della sua strutturazione, basata su elementi che non possono essere
ritenuti, in alcuni casi, chiari indici di past performance, e che, peraltro,
recano con sé un aggravio di oneri amministrativi e burocratici al sistema nel
suo complesso (imprese, amministrazioni e Autorità);
-
sia della necessità di coordinarlo correttamente con il diverso istituto del
rating di legalità, che presenta precisi limiti soggettivi ed oggettivi di
applicazione”.
Per
l'Autorità “indeclinabile si appalesa l’esigenza – anche nel caso di
mantenimento dell’attuale opzione di collegamento dell’istituto con la
qualificazione degli operatori economici (che deve essere, in ogni caso
chiarito nei termini sopra ampiamente illustrati) – di rivedere gli indicatori
costitutivi del rating di impresa avendo come obiettivo di individuarne pochi,
facilmente misurabili, oggettivi ed effettivamente espressivi della past
performance dell’impresa esecutrice”.
MODIFICHE
AL NUOVO CODICE APPALTI. In considerazione di quanto sopra esposto, l’Anac
segnala pertanto “la necessità di un intervento di modifica, nei termini sopra
illustrati, alle disposizioni di cui agli articoli 83, comma 10, 84, comma 4 e
95, comma 13 del d.lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50”.
Il
nuovo Codice dei contratti pubblici, all’art. 83, comma 10 prevede che sia
istituito «presso l’ANAC, che ne cura la gestione, il sistema del rating di
impresa e delle relative penalità e premialità, da applicarsi ai soli fini
della qualificazione delle imprese, per il quale l'Autorità rilascia apposita
certificazione. Il suddetto sistema è connesso a requisiti valutati sulla base
di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base
di accertamenti definitivi che esprimono la capacità strutturale e di
affidabilità dell'impresa. L’ANAC definisce i requisiti reputazionali e i
criteri di valutazione degli stessi, nonché le modalità di rilascio della relativa
certificazione, mediante linee guida adottate entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore del presente codice. Rientra nell'ambito dell'attività di
gestione del suddetto sistema la determinazione da parte di ANAC di misure
sanzionatorie amministrative nei casi di omessa o tardiva denuncia obbligatoria
delle richieste estorsive e corruttive da parte delle imprese titolari di
contratti pubblici, comprese le imprese subappaltatrici e le imprese fornitrici
di materiali, opere e servizi. I requisiti reputazionali alla base del rating
di impresa di cui al presente co. tengono conto, in particolare, del rating di
legalità rilevato dall’ANAC in collaborazione con l’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato, ai sensi dell'art. 213, co. 7, nonché dei precedenti
comportamentali dell'impresa, con riferimento al rispetto dei tempi e dei costi
nell'esecuzione dei contratti, all'incidenza del contenzioso sia in sede di
partecipazione alle procedure di gara che in fase di esecuzione del contratto.
Tengono conto altresì della regolarità contributiva, ivi compresi i versamenti
alle Casse edili, valutata con riferimento ai tre anni precedenti».
Il
rating di impresa, ricorda l'Anac, “occupa un ruolo chiave nel processo di
trasformazione del mercato dei contratti pubblici: esso è infatti finalizzato a
valutare, valorizzare e di riflesso promuovere la performance contrattuale
degli operatori economici e, al tempo stesso, la qualità nell’esecuzione dei
contratti pubblici e il conseguente efficientamento del mercato di riferimento.
Si tratta di obiettivi raggiungibili attraverso la selezione dei più affidabili
e corretti perfomer cui garantire l’accesso alla gara proprio tramite il più
idoneo utilizzo del rating di impresa, garantendo, in tal modo, qualità,
rispetto dei tempi e dei costi in fase esecutiva. Per l’incremento del tasso di
efficienza del mercato dei contratti pubblici, infatti, è parimenti rilevante
l’abbattimento non solo dei costi di transazione connessi all’affidamento del
contratto ma anche di quelli per l’appunto connessi all’esecuzione
dell’accordo”.
Il
rating d’impresa, ai sensi dell’art. 84, comma 4 del nuovo Codice Appalti, “si
inserisce quale quarto pilastro fondamentale tra gli elementi su cui si è
tradizionalmente basato il sistema di qualificazione, venendo giustapposto ai
requisiti di moralità di cui all’art. 80, alla capacità tecnico-professionale
ed economico-organizzativo di cui all’art. 83 e alla certificazione di
qualità”.
Nessun commento:
Posta un commento