mercoledì 15 febbraio 2017

RATING D’IMPRESA: DA RIVEDERE GLI INDICATORI COSTITUTIVI

L’attuale quadro normativo non consente “la costruzione di un sistema di rating d’impresa di semplice e certa applicazione, coerente con la ratio dell’istituto - così come essa è desumibile anche dal pertinente principio della legge delega - e capace di incrementare il tasso di efficienza del mercato dei contratti pubblici, garantendo qualità delle prestazioni, rispetto dei tempi e dei costi, in fase esecutiva”.
Lo afferma l'ANAC nell'Atto di segnalazione n. 2 del 1° febbraio 2017, inviato al Governo e al Parlamento.
Secondo l'Anac, il sistema di rating d’impresa attualmente disciplinato deve essere rivisto “in considerazione:
- sia dell’attuale esclusivo collegamento di quest’ultimo alla qualificazione, in luogo del più opportuno suo inserimento tra gli elementi di valutazione dell’offerta qualitativa;
 - sia della sua strutturazione, basata su elementi che non possono essere ritenuti, in alcuni casi, chiari indici di past performance, e che, peraltro, recano con sé un aggravio di oneri amministrativi e burocratici al sistema nel suo complesso (imprese, amministrazioni e Autorità);
 - sia della necessità di coordinarlo correttamente con il diverso istituto del rating di legalità, che presenta precisi limiti soggettivi ed oggettivi di applicazione”.
Per l'Autorità “indeclinabile si appalesa l’esigenza – anche nel caso di mantenimento dell’attuale opzione di collegamento dell’istituto con la qualificazione degli operatori economici (che deve essere, in ogni caso chiarito nei termini sopra ampiamente illustrati) – di rivedere gli indicatori costitutivi del rating di impresa avendo come obiettivo di individuarne pochi, facilmente misurabili, oggettivi ed effettivamente espressivi della past performance dell’impresa esecutrice”.
MODIFICHE AL NUOVO CODICE APPALTI. In considerazione di quanto sopra esposto, l’Anac segnala pertanto “la necessità di un intervento di modifica, nei termini sopra illustrati, alle disposizioni di cui agli articoli 83, comma 10, 84, comma 4 e 95, comma 13 del d.lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50”.
Il nuovo Codice dei contratti pubblici, all’art. 83, comma 10 prevede che sia istituito «presso l’ANAC, che ne cura la gestione, il sistema del rating di impresa e delle relative penalità e premialità, da applicarsi ai soli fini della qualificazione delle imprese, per il quale l'Autorità rilascia apposita certificazione. Il suddetto sistema è connesso a requisiti valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi che esprimono la capacità strutturale e di affidabilità dell'impresa. L’ANAC definisce i requisiti reputazionali e i criteri di valutazione degli stessi, nonché le modalità di rilascio della relativa certificazione, mediante linee guida adottate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice. Rientra nell'ambito dell'attività di gestione del suddetto sistema la determinazione da parte di ANAC di misure sanzionatorie amministrative nei casi di omessa o tardiva denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive da parte delle imprese titolari di contratti pubblici, comprese le imprese subappaltatrici e le imprese fornitrici di materiali, opere e servizi. I requisiti reputazionali alla base del rating di impresa di cui al presente co. tengono conto, in particolare, del rating di legalità rilevato dall’ANAC in collaborazione con l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi dell'art. 213, co. 7, nonché dei precedenti comportamentali dell'impresa, con riferimento al rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti, all'incidenza del contenzioso sia in sede di partecipazione alle procedure di gara che in fase di esecuzione del contratto. Tengono conto altresì della regolarità contributiva, ivi compresi i versamenti alle Casse edili, valutata con riferimento ai tre anni precedenti».
Il rating di impresa, ricorda l'Anac, “occupa un ruolo chiave nel processo di trasformazione del mercato dei contratti pubblici: esso è infatti finalizzato a valutare, valorizzare e di riflesso promuovere la performance contrattuale degli operatori economici e, al tempo stesso, la qualità nell’esecuzione dei contratti pubblici e il conseguente efficientamento del mercato di riferimento. Si tratta di obiettivi raggiungibili attraverso la selezione dei più affidabili e corretti perfomer cui garantire l’accesso alla gara proprio tramite il più idoneo utilizzo del rating di impresa, garantendo, in tal modo, qualità, rispetto dei tempi e dei costi in fase esecutiva. Per l’incremento del tasso di efficienza del mercato dei contratti pubblici, infatti, è parimenti rilevante l’abbattimento non solo dei costi di transazione connessi all’affidamento del contratto ma anche di quelli per l’appunto connessi all’esecuzione dell’accordo”.

Il rating d’impresa, ai sensi dell’art. 84, comma 4 del nuovo Codice Appalti, “si inserisce quale quarto pilastro fondamentale tra gli elementi su cui si è tradizionalmente basato il sistema di qualificazione, venendo giustapposto ai requisiti di moralità di cui all’art. 80, alla capacità tecnico-professionale ed economico-organizzativo di cui all’art. 83 e alla certificazione di qualità”.

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