mercoledì 15 febbraio 2017

NUOVO CASELLARIO INFORMATICO E MODELLI DI COMUNICAZIONE

Approvata la delibera ANAC 21 dicembre 2016, n. 1386 (Casellario Informatico e Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici - Contenuto del nuovo Casellario informatico e Modelli di comunicazione), nella quale sono riportati i nuovi modelli di segnalazione all’Autorità per le comunicazioni utili ai fini dell’esercizio del potere sanzionatorio dell'Anac, relativamente ad Operatori Economici nei cui confronti sussistono cause di esclusione ex art. 80 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nonché per le notizie, le informazioni dovute dalle stazioni appaltanti ai fini della tenuta del casellario informatico.

Dice il Comunicato del Presidente ANAC del 21 dicembre 2016 (Modelli di segnalazione all’ANAC per le comunicazioni utili ai fini dell’esercizio del potere sanzionatorio della Autorità, relativamente ad Operatori Economici nei cui confronti sussistono cause di esclusione ex art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016, nonché per le notizie, le informazioni dovute dalle stazioni appaltanti ai fini della tenuta del casellario informatico): “Al fine di esercitare il potere sanzionatorio riconosciuto all’Autorità dal d.lgs. 50/2016 e, nelle more delle emanande Linee guida di cui all’art. 83, comma 2, del nuovo codice, il Consiglio dell’Autorità ha adottato i nuovi modelli di segnalazione, destinati agli Operatori del settore (Stazioni appaltanti, SOA, Operatori economici e soggetti interessati), correlati alle fattispecie che danno luogo all’esercizio del potere sanzionatorio previsto dal menzionato art. 213 del d.l.gs 50/2016.
Riguardo alla procedura ex art. 48 del d.lgs. 163/2006, se è vero che la relativa disciplina è stata abrogata e non è più prevista dal nuovo codice, e conseguentemente non è più necessario il sorteggio obbligatorio, ad opera della S.A., successivamente alla fase di ammissibilità delle domande di partecipazione, di un numero minimo pari al 10% del totale dei concorrenti, e sui primi due concorrenti classificati, per la verifica di veridicità delle autodichiarazioni presentate sul possesso dei requisiti di ordine speciale, resta comunque obbligatorio il controllo delle dichiarazioni rese dall’aggiudicatario (art. 32, comma 7, d.lgs. n. 50/2016) anche sui requisiti di ordine speciale, ed indipendentemente dal controllo previsto dall’art. 71, comma 1, del d.p.r. n. 445/2000, che ricade nella discrezionalità della stazione appaltante.

Le conseguenze, in caso di esito negativo di tale controllo, si ritrovano sempre nell’art. 80, c. 12, del d.lgs. 50/2016. In tal caso, laddove sia stata presentata falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, con riferimento al possesso dei requisiti speciali, la stazione appaltante ne dà segnalazione all’Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave, dispone l’iscrizione di apposita annotazione interdittiva nel casellario informatico, ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni. Inoltre, dalla dichiarazione non veritiera deriva anche una sanzione a carattere pecuniario, come disposto dall’art. 213, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016, che conferisce all’Autorità il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie entro il limite minimo di euro 500 e il limite massimo di euro 50.000.”

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