Approvata
la delibera ANAC 21 dicembre 2016, n. 1386 (Casellario
Informatico e Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici - Contenuto del nuovo
Casellario informatico e Modelli di comunicazione), nella quale sono riportati
i nuovi modelli di segnalazione all’Autorità per le comunicazioni utili ai fini
dell’esercizio del potere sanzionatorio dell'Anac, relativamente ad Operatori
Economici nei cui confronti sussistono cause di esclusione ex art. 80 del
d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nonché per le notizie, le informazioni dovute
dalle stazioni appaltanti ai fini della tenuta del casellario informatico.
Dice
il Comunicato
del Presidente ANAC del 21 dicembre 2016 (Modelli di segnalazione all’ANAC per le comunicazioni
utili ai fini dell’esercizio del potere sanzionatorio della Autorità,
relativamente ad Operatori Economici nei cui confronti sussistono cause di
esclusione ex art.
80 del d.lgs. n. 50 del 2016,
nonché per le notizie, le informazioni dovute dalle stazioni appaltanti ai fini
della tenuta del casellario informatico): “Al
fine di esercitare il potere sanzionatorio riconosciuto all’Autorità dal d.lgs.
50/2016 e, nelle more delle emanande Linee guida di cui all’art. 83, comma 2,
del nuovo codice, il Consiglio dell’Autorità ha adottato i nuovi modelli di
segnalazione, destinati agli Operatori del settore (Stazioni appaltanti, SOA,
Operatori economici e soggetti interessati), correlati alle fattispecie che
danno luogo all’esercizio del potere sanzionatorio previsto dal menzionato art.
213 del d.l.gs 50/2016.
Riguardo alla procedura ex
art. 48 del d.lgs. 163/2006, se è vero che la relativa disciplina è stata
abrogata e non è più prevista dal nuovo codice, e conseguentemente non è più
necessario il sorteggio obbligatorio, ad opera della S.A., successivamente alla
fase di ammissibilità delle domande di partecipazione, di un numero minimo pari
al 10% del totale dei concorrenti, e sui primi due concorrenti classificati,
per la verifica di veridicità delle autodichiarazioni presentate sul possesso
dei requisiti di ordine speciale, resta comunque obbligatorio il controllo
delle dichiarazioni rese dall’aggiudicatario (art. 32, comma 7, d.lgs. n.
50/2016) anche sui requisiti di ordine speciale, ed indipendentemente dal
controllo previsto dall’art. 71, comma 1, del d.p.r. n. 445/2000, che ricade
nella discrezionalità della stazione appaltante.
Le conseguenze, in caso di
esito negativo di tale controllo, si ritrovano sempre nell’art. 80, c. 12, del
d.lgs. 50/2016. In tal caso, laddove sia stata presentata falsa dichiarazione o
falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di
subappalto, con riferimento al possesso dei requisiti speciali, la stazione
appaltante ne dà segnalazione all’Autorità che, se ritiene che siano state rese
con dolo o colpa grave, dispone l’iscrizione di apposita annotazione
interdittiva nel casellario informatico, ai fini dell’esclusione dalle
procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni. Inoltre,
dalla dichiarazione non veritiera deriva anche una sanzione a carattere
pecuniario, come disposto dall’art. 213, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016, che
conferisce all’Autorità il potere di irrogare sanzioni amministrative
pecuniarie entro il limite minimo di euro 500 e il limite massimo di euro
50.000.”
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