lunedì 30 gennaio 2017

SUDDIVISIONE DEGLI APPALTI IN LOTTI FUNZIONALI

Con la sentenza n. 272/2017 pubblicata il 23 gennaio 2017, la terza sezione del Consiglio di Stato ha evidenziato che il principio di cui al richiamato art. 2, comma 1 bis del vecchio Codice appalti (d.lgs.12 aprile 2006, n. 163) per cui le stazioni appaltanti devono suddividere gli appalti in lotti funzionali, ove possibile ed economicamente conveniente, “ha palesemente lo scopo di favorire la massima partecipazione agli appalti, evitando la formazione di situazioni monopolio o di oligopolio.
La norma “non è suscettibile di applicazione vincolata; stabilisce invece un parametro generale di comportamento, da adottare alle caratteristiche di ogni caso specifico.
In altri termini, il principio regola l’esercizio di una facoltà discrezionale dell’Amministrazione, imponendole di verificare la possibilità di scindere gli appalti di grosse dimensioni in appalti di importo più contenuto, escludendo tale ipotesi solo in presenza di valide ragioni in senso contrario.
La discussione deve quindi riguardare la presenza di tali motivazioni, e la loro congruità alla luce dei consueti parametri attraverso i quali il giudice amministrativo conosce dell’esercizio della discrezionalità dell’Amministrazione.”

Nel caso specifico in esame “l’Amministrazione ha dato sufficiente giustificazione della sua scelta, affermando l’opportunità di dare, per quanto possibile, la stessa qualità di servizio a tutti gli utenti, obiettivo facilitato dall’affidamento del contratto a un solo soggetto.”

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