Con
la sentenza n. 272/2017 pubblicata il 23 gennaio 2017, la terza sezione del
Consiglio di Stato ha evidenziato che il principio di cui al richiamato art. 2,
comma 1 bis del vecchio Codice appalti (d.lgs.12 aprile 2006, n. 163) per cui le stazioni
appaltanti devono suddividere gli appalti in lotti funzionali, ove possibile ed
economicamente conveniente, “ha palesemente lo scopo di favorire la
massima partecipazione agli appalti, evitando la formazione di situazioni
monopolio o di oligopolio.
La
norma “non è suscettibile di applicazione vincolata; stabilisce invece un
parametro generale di comportamento, da adottare alle caratteristiche di ogni
caso specifico.
In
altri termini, il principio regola l’esercizio di una facoltà discrezionale
dell’Amministrazione, imponendole di verificare la possibilità di scindere gli
appalti di grosse dimensioni in appalti di importo più contenuto, escludendo
tale ipotesi solo in presenza di valide ragioni in senso contrario.
La
discussione deve quindi riguardare la presenza di tali motivazioni, e la loro
congruità alla luce dei consueti parametri attraverso i quali il giudice
amministrativo conosce dell’esercizio della discrezionalità dell’Amministrazione.”
Nel
caso specifico in esame “l’Amministrazione ha dato sufficiente giustificazione
della sua scelta, affermando l’opportunità di dare, per quanto possibile, la
stessa qualità di servizio a tutti gli utenti, obiettivo facilitato
dall’affidamento del contratto a un solo soggetto.”
Nessun commento:
Posta un commento