lunedì 30 gennaio 2017

LA VERBALIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE DI GARA

Con la sentenza deposita dalla Terza Sezione del Consiglio di Stato in data 8 settembre 2015 n. 4209 sono state esaminate le censure sollevate da una società partecipante ad una gara d'appalto dirette a far annullare l'intera procedura di gara, almeno a partire dalla fase di valutazione delle offerte.
In particolare la società ha eccepito l'illegittimità della verbalizzazione riassuntiva dell’attività della commissione giudicatrice in quanto nel caso concreto quest'ultima aveva verbalizzato nella seduta del 9 giugno 2014 le operazioni svolte nelle sedute del 28, 29 e 30 maggio e del 3, 4, 5, 6 e 9 giugno medesimo.
Il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso affermando sul punto che per giurisprudenza consolidata non sussiste alcun principio che imponga la contestualità delle motivazioni rispetto alle singole sedute, essendo invece sufficiente anche una valutazione finale.
In base al disciplinare, poi, non sussisteva l’obbligo della specifica indicazione dei punteggi attribuiti dai singoli commissarii, e sul punto il Collegio ha infatti rilevato come si tratta di formalità interna relativa ai lavori della Commissione esaminatrice, i cui giudizi, ai fini della verbalizzazione e della pubblicità esterna, sono sufficientemente documentati con la sola attribuzione del voto complessivo finale (cfr. Cons. St., sez. IV, 16 febbraio 2012 n. 810 ).

Da ultimo il Consiglio di Stato non manca di rilevare come la verbalizzazione successiva allo svolgersi delle sedute è ammessa anche dalla giurisprudenza, purché sopraggiunga in tempi idonei ad evitare la insorgenza di errori o omissioni nella ricostruzione dei fatti. 

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