Con la sentenza deposita dalla Terza Sezione del
Consiglio di Stato in data 8 settembre 2015 n. 4209 sono state esaminate le
censure sollevate da una società partecipante ad una gara d'appalto dirette a
far annullare l'intera procedura di gara, almeno a partire dalla fase di
valutazione delle offerte.
In particolare la società ha eccepito l'illegittimità
della verbalizzazione riassuntiva dell’attività della commissione giudicatrice
in quanto nel caso concreto quest'ultima aveva verbalizzato nella seduta
del 9 giugno 2014 le operazioni svolte nelle sedute del 28, 29 e 30 maggio e del 3, 4, 5, 6 e 9 giugno medesimo.
Il Consiglio
di Stato ha rigettato il ricorso affermando sul punto che
per giurisprudenza consolidata non sussiste alcun principio
che imponga la contestualità delle motivazioni rispetto alle singole sedute,
essendo invece sufficiente anche una valutazione finale.
In base al disciplinare, poi, non sussisteva l’obbligo
della specifica indicazione dei punteggi attribuiti dai singoli commissarii, e
sul punto il Collegio ha infatti rilevato come si tratta
di formalità interna relativa ai lavori della Commissione esaminatrice, i cui
giudizi, ai fini della verbalizzazione e della pubblicità esterna, sono
sufficientemente documentati con la sola attribuzione del voto complessivo
finale (cfr. Cons. St., sez. IV, 16 febbraio 2012 n. 810 ).
Da ultimo il Consiglio di Stato non manca di rilevare
come la verbalizzazione successiva allo svolgersi delle sedute è
ammessa anche dalla giurisprudenza, purché sopraggiunga in tempi idonei ad
evitare la insorgenza di errori o omissioni nella ricostruzione dei
fatti.
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