A
seguito della trasmissione alle Camere dei primi schemi delle linee guida
elaborate dall’Anac in attuazione del nuovo codice degli appalti (decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50), lo scorso 28 luglio le Commissioni Lavori pubblici del Senato e della Camera hanno svolto una riunione degli Uffici di Presidenza congiunti per approfondire il contenuto delle suddette linee guida nella quale sono emerse una serie di questioni e di osservazioni puntuali, riportate in una lettera inviata al presidente Anac.
RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO. Riguardo
allo schema di linee guida su nomina, ruolo e compiti del responsabile unico
del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni, relativamente agli
appalti e le concessioni di lavori, si prevedono diversi requisiti di
professionalità in funzione dell'importo dei lavori e della complessità
dell'opera. In particolare, si stabilisce che il responsabile unico del
procedimento in possesso del diploma e di almeno tre anni di esperienza possa
svolgere tale funzione solo nel caso di contratti di valore inferiore a 500.000
euro, essendo necessario il possesso della laurea triennale e di almeno cinque
anni di esperienza per lo svolgimento delle funzioni di RUP nel caso di
contratti di importo compreso tra 500.000 e 1.000.000 di euro e il possesso della
laurea magistrale o specialistica e di almeno cinque anni di esperienza per lo
svolgimento delle funzioni di RUP nei contratti di valore uguale o superiore a
1.000.000 di euro. I membri delle Commissioni hanno espresso perplessità su
tali soglie, ritenendo opportuno adottare criteri meno rigidi e valutando
l’ipotesi di poter continuare a utilizzare, anche per contratti di importo più
significativo, la specifica competenza professionale fino a oggi acquisita
all’interno delle stazioni appaltanti da figure professionali in possesso di
diploma (quali i geometri).
Inoltre,
con riferimento alla previsione che il RUP deve essere nominato tra dipendenti
di ruolo della stazione appaltante, è stato evidenziato – nell’ottica di poter
continuare a utilizzare specifico personale formatosi negli anni passati nel
settore dei lavori pubblici – che andrebbe consentita la possibilità per i
comuni che non siano stazioni appaltanti di poter “cedere”, ai fini dello
svolgimento delle funzioni di responsabile unico del procedimento, le
professionalità maturate al proprio interno, eventualmente previa
frequentazione, ove necessario, di specifici corsi di formazione o
riqualificazione. Un meccanismo analogo di formazione mirata è stato poi
suggerito anche per integrare i requisiti delle figure professionali più
giovani presenti all’interno della pubblica amministrazione, in modo da non
escluderli dall’accesso all’attività di RUP.
Circa
poi i “lavori di particolare complessità” che impongono al RUP l’obbligo di
possedere, in aggiunta agli altri requisiti professionali, la qualifica di
project manager, al punto 1.3 del paragrafo III si citano anche quelli “da
svolgersi in particolari circostanze ambientali, climatiche, geologiche (ad
esempio in aree sismiche, zone soggette ad alluvioni, zone con particolari
caratteristiche orografiche)”. I parlamentari hanno espresso perplessità in
merito a tale formulazione, in quanto risulta troppo ampia e generica (specie
per quanto riguarda le zone sismiche, che coprono gran parte del territorio nazionale)
e potrebbe imporre la qualifica di project manager in un numero molto elevato
di situazioni. Pertanto, si è suggerito di riformulare questa parte dello
schema delle linee guida, in modo da distinguere in maniera più chiara e
puntuale i casi nei quali può essere effettivamente necessario richiedere anche
la qualifica di project manager.
Infine,
con riferimento agli affidamenti di forniture, è stata osservata l’esigenza di
limitare il più possibile la coincidenza tra la figura del RUP e quella del direttore
dell’esecuzione del contratto, per garantire la massima trasparenza e prevenire
possibili abusi o fenomeni di malversazione.
SERVIZI DI INGEGNERIA E
ARCHITETTURA. In merito
agli schemi di linee guida relativi all’affidamento dei servizi attinenti all’architettura
e all’ingegneria, con riferimento al punto 2 del paragrafo III, riguardante la
determinazione del corrispettivo, nel dibattito si è segnalato che è stato
pubblicato recentemente sulla Gazzetta Ufficiale (n. 174 del 27 luglio 2016) il
decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, contenente le tabelle dei
corrispettivi dei servizi di progettazione, ai sensi dell'articolo 24, comma 8,
del decreto legislativo n. 50 del 2016. Di conseguenza, questa parte dello
schema dovrebbe essere riformulata per richiamare espressamente il decreto in
questione: si è inoltre chiesto che l’utilizzo delle tabelle del decreto come
riferimento per la determinazione dei corrispettivi negli affidamenti sia reso
il più possibile vincolante, per evitare eccessive sperequazioni.
È
stato poi proposto dai componenti delle Commissioni di valutare la possibilità
di introdurre tra i criteri di valutazione delle offerte quello per cui, a
parità degli altri parametri, venga assegnata una premialità per le offerte che
prevedono la presenza nei gruppi di progettazione di giovani professionisti.
OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ
VANTAGGIOSA. Con
riferimento allo schema di linee guida relativa all’offerta economicamente più
vantaggiosa (OEPV) di cui all’articolo 95 del codice, da parte dei commissari è
stata sottolineata anzitutto la necessità di assicurare una disciplina quanto
più possibile chiara e rigorosa, per evitare incertezze interpretative e
applicative. Si è chiesto quindi che le linee guida dell’ANAC forniscano
indicazioni metodologiche più precise e stringenti per la scelta dei criteri e
subcriteri di valutazione delle offerte, dei correlativi punteggi e subpunteggi
(o pesi e subpesi) di ponderazione e delle tecniche di calcolo e aggregazione,
considerando che il criterio di aggiudicazione dell’OEPV consente per sua
natura un ampio ventaglio di scelte e che esistono nella prassi varie soluzioni
tecnico-matematiche possibili.
Tale
richiesta si pone sia come aiuto alle stazioni appaltanti nella predisposizione
dei documenti di gara, sia come elemento di trasparenza per gli operatori che
intendono partecipare alle procedure di affidamento. I componenti delle
Commissioni hanno infatti evidenziato l’esigenza di evitare prassi
eccessivamente difformi o soggettive tra le varie stazioni appaltanti a fronte
di fattispecie analoghe, pur nel rispetto dell’autonomia decisionale
riconosciuta alle stesse stazioni appaltanti nella scelta degli strumenti più
idonei per il soddisfacimento del pubblico interesse.
Un
altro tema emerso nel dibattito è che, laddove si applichi per l’aggiudicazione
il criterio dell’OEPV, si dovrebbe garantire effettivamente un’adeguata
valutazione degli aspetti qualitativi dell’offerta rispetto a quelli meramente
economici (ossia il prezzo o il costo), secondo uno dei principi fondamentali
che hanno ispirato la riforma. Tuttavia, poiché l’articolo 95, comma 2, del
codice, afferma che l’OEPV è individuata “sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo”, la preoccupazione
avanzata dai parlamentari è che, anche nei casi in cui si applichi il miglior
rapporto qualità/prezzo, attribuendo un peso o punteggio eccessivi alla
componente prezzo, si possa eludere il principio di adeguata valorizzazione
della componente qualitativa, riproponendo di fatto il criterio del minor
prezzo (o del “massimo ribasso”).
Per
tali ragioni, si è suggerito di indicare nelle linee guida l’opportunità che le
stazioni appaltanti fissino, per gli affidamenti in cui si faccia ricorso al
criterio dell’OEPV espressa come miglior rapporto qualità/prezzo, pesi o
punteggi molto ridotti per la componente prezzo (ovviamente in modo
proporzionato alla natura dei singoli affidamenti).
Infine,
i componenti delle Commissioni hanno auspicato che tali indicazioni metodologiche,
soprattutto ai fini della scelta dei criteri di valutazione e del
peso/punteggio da attribuire, possano essere tradotte in istruzioni specifiche
all’interno dei bandi-tipo che saranno presto emanati dall’ANAC. Ciò sia per
conseguire meglio gli obiettivi richiamati, sia per fornire istruzioni più
chiare e trasparenti alle stazioni appaltanti e ai concorrenti, valutando anche
la possibilità di una prepubblicazione dei documenti di gara (almeno per i
contratti di importo più significativo), tesa a recepire le osservazioni degli
operatori ai fini della stesura definitiva degli atti.
COMMISSARI DI GARA. Con riferimento allo schema di linee
guida relative ai commissari di gara, è stato attentamente valutato il
paragrafo 2 che, per l’iscrizione alla sezione ordinaria dell’Albo nazionale
obbligatorio dei componenti delle commissioni di gara, prevede l’iscrizione a
ordini o collegi professionali di appartenenza da almeno 5 anni o, nel caso di
affidamenti di particolare complessità, da almeno 10 anni, per i professionisti
la cui attività è assoggettata all’obbligo di iscrizione a ordini o collegi, e
l’iscrizione a una delle associazioni professionali costituite dai
professionisti non organizzati in ordini o collegi ovvero l’abilitazione
all’esercizio di professioni non regolamentare da almeno 5 anni o, nel caso di
affidamenti di particolare complessità, 10 anni. I componenti delle Commissioni
hanno evidenziato come andrebbe considerata l’ipotesi di consentire
l’iscrizione all’Albo anche a giovani laureati che abbiano seguito appositi
corsi di formazione.
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