OEPV. Per quanto riguarda le Linee guida in
tema di offerta economicamente più vantaggiosa, il parere osserva che esse
appaiono alla stregua di mere istruzioni operative per le stazioni appaltanti,
in prevalenza finalizzate ad offrire a queste ultime formule e metodi di natura
tecnico matematica sulla valutazione delle offerte e sull’assegnazione alle
stesse di un punteggio numerico.
Dopo
aver evidenziato l’impostazione minimale seguita dall’Anac sul punto, il parere
da un lato ritiene condivisibile ed apprezzabile l’assenza di eccessivo
dettaglio al fine di rispettare la discrezionalità delle stazioni appaltanti
nella scelta dei criteri e dei metodi di analisi delle offerte più coerenti con
le specifiche esigenze dell’appalto in questione; dall’altro, reputa nel
dettaglio troppo generiche le indicazioni.
Vengono
quindi svolte una serie di indicazioni di dettaglio sulla scorta del seguente
criterio. Le Linee guida attengono in questa parte ad uno dei punti
maggiormente qualificanti della riforma della materia, la valorizzazione del
metodo di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, che
assume il connotato di modalità ordinaria e generale di aggiudicazione degli
appalti, a fronte del dichiarato sfavore per il metodo del prezzo più basso.
A
titolo esemplificativo, a fronte della raccomandazione relativa
all’introduzione nei bandi di criteri compensativi, il parere segnala la
necessità di impartire istruzioni più stringenti ed efficaci, quale, ad
esempio, il suggerimento dell’attribuzione di un peso massimo a tale tipologia
di criteri.
RUP. Con riferimento alla disciplina del
Rup, le Linee guida hanno, nella ricostruzione del parere, un duplice
contenuto: da un lato, con portata vincolante, l’attuazione dell’art. 31, comma
5; dall’altro lato, la formulazione di indicazioni interpretative delle
disposizioni dell’art. 31 del Codice nel suo complesso. Per questa seconda
parte sono adottate ai sensi dell’art. 213, comma 2, del Codice ed hanno una
funzione di orientamento e moral suasion.
Sulla
base di tale ricostruzione il parere suggerisce, per ragioni di certezza e
chiarezza in ordine a portata e contenuti, di distinguere le Linee guida in due
parti, differenziate già in base al relativo titolo, e di esplicitare in modo
chiaro (per evidenti ragioni di certezza per gli operatori) che soltanto la
seconda di esse assume portata vincolante.
Vengono
quindi elencate una serie di modifiche di dettaglio, sempre proposte alla luce
del predetto criterio. A titolo esemplificativo, il parere segnala come esuli
dai limiti individuati dalla norma del Codice oggetto di attuazione la
fissazione del contenuto indefettibile del provvedimento di nomina del Rup, ivi
compresa la necessaria indicazione dei poteri di delega conferiti e delle
risorse messe a disposizione per lo svolgimento delle funzioni.
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
ARCHITETTURA E INGEGNERIA.
Il terzo ed ultimo gruppo di Linee guida, avente carattere non vincolante,
viene inquadrato dal parere come connesso alla condivisa esigenza di riordino
della materia dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria.
Viene
quindi richiamata, in termini di inquadramento, la primaria finalità di
sostituire la previgente, complessa disciplina con quella, di carattere
certamente «più snello ed essenziale» ma comunque frammentaria, contenuta nel
nuovo Codice dei contratti pubblici. In definitiva, emerge come l’atto
regolatorio proposto intervenga a colmare da subito alcune lacune venutesi a
creare nel passaggio alla nuova disciplina, al fine di assicurare quella
«ordinata transizione» prevista dalla legge delega 28 gennaio 2016, n. 11 (art.
1, comma 1, lett. b), e auspicata nel parere reso dal Consiglio di Stato sul
nuovo Codice.
Dall’esame
del testo proposto emerge prima la definizione dell’ambito di applicazione, in
specie attraverso il richiamo alla nozione recata dall’art. 3, lett. vvvv), del
Codice. Sul punto peraltro viene segnalata la mancanza di ulteriori
specificazioni, richieste in sede di consultazione pubblica. Quindi, le Linee
guida passano ad enunciare i principi generali ricavabili dalla normativa
primaria, ed in particolare dagli artt. 23 e 24 del Codice. Sul piano formale,
la lettura di questa parte dell’atto consente, pur nell’ambito di un registro
discorsivo, di enucleare in modo chiaro i singoli precetti in esso contenuti.
In
termini applicativi di tale quadro, le Linee guida dettano alcune indicazioni
operative a beneficio delle stazioni appaltanti in sede di affidamento dei
servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria. In via generale, il parere
del Consiglio di Stato evidenzia una funzione generale delle Linee guida in
esame, quella di interpretazione del dato normativo primario.
Vengono
quindi elencate una serie di modifiche di dettaglio, sempre proposte alla luce
del predetto inquadramento. A titolo esemplificativo, il parere segnala, fra le
varie indicazioni estremamente dettagliate, l’esistenza di una disciplina non
univoca in ordine alla necessità della relazione geologica e, quindi, della
presenza della figura del geologo negli appalti integrati.
Sempre
a titolo esemplificativo del livello di approfondimento e delle questioni
affrontate, anche sulla scorta dell’esperienza giurisprudenziale, in tema di
criteri per la valutazione delle offerte il parere segnala i rischi insiti
nella prevista commistione tra requisiti di partecipazione ed elementi di
valutazione delle offerte, ulteriormente aggravati dalla richiesta che sia «in
ogni caso prevista» nel bando «una soglia di sbarramento al punteggio tecnico,
non superando la quale il concorrente non potrà accedere alla fase di
valutazione dell’offerta economica». Né quest’ultima previsione appare conforme
al carattere non vincolante delle Linee guida, nella misura in cui introduce un
obbligo normativamente non previsto.
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