Dal
9 agosto 2016 anche gli enti locali, nonché loro consorzi e associazioni, sono
tenuti al ricorso ai Soggetti aggregatori per gli affidamenti nelle categorie
del DPCM 24 dicembre 2015.
Lo
ricorda l'Autorità anticorruzione con una news che fa il punto a partire dalla
legge 208/2015, art. 1, co. 499, lett. d) che estende anche gli enti locali di
cui all’art. 2 del dlgs 18 agosto 2000 n. 267 e i loro consorzi e associazioni
il rispetto di quanto disposto dall’art. 9 del dl 66/14 e s.m. e i. e dal
relativo dPCM 24 dicembre 2015. Il comma 3 di tale dPCM prevede che dal 9
agosto 2016 entri in vigore l’estensione per tali amministrazioni, le quali
vanno quindi ad affiancarsi a quelle già individuate dall’art. 9, co. 3 del
citato dl, che rispettano tali previsioni normative già dal mese di febbraio
2016.
In
sostanza, per affidamenti di servizi e forniture nelle 19 categorie
merceologiche e relative soglie elencate nel citato dPCM (ossia: farmaci,
vaccini, stent, ausili per incontinenza, protesi d’anca, medicazioni generali,
defibrillatori, pace-maker, aghi e siringhe, servizi integrati per la gestione
delle apparecchiature elettromedicali, servizi di pulizia per gli enti del SSN,
servizi di ristorazione per gli enti del SSN, servizi di lavanderia per gli
enti del SSN, servizio di smaltimento rifiuti sanitari, vigilanza armata,
facility management immobili, pulizia immobili, guardiania, manutenzione
immobili e impianti), le amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad
esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni
educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni e gli enti
regionali, comuni, province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolane,
unioni di comuni, nonché i loro consorzi e associazioni, e gli enti del
Servizio sanitario nazionale, sono tenuti al ricorso ai Soggetti aggregatori
elencati nella delibera ANAC n. 784 del 20 luglio 2016.
Le
modalità operative per l’acquisizione del CIG sono illustrate nel Comunicato
del Presidente del 10 febbraio 2016.
Le
risposte ai più frequenti quesiti (FAQ) relativi al ricorso ai Soggetti
aggregatori sono pubblicate nella sezione FAQ (clicca qui).
L'Autorità
infine ricorda che i Soggetti aggregatori sono esclusivamente quelli elencati
nella citata Delibera ANAC: essi sono infatti caratterizzati da una specifica
qualificazione che li distingue rispetto a ogni altra tipologia di enti che
pure svolgono attività di aggregazione della domanda, quali ad es. centrali
uniche di committenza, stazioni uniche appaltanti, unioni di comuni, etc.
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