martedì 30 giugno 2015

ALBO DELLE IMPRESE SPECIALIZZATE NELLA BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI INESPLOSI



Regolamento per la definizione dei criteri per l'accertamento dell'idoneità delle imprese ai fini dell'iscrizione all'albo delle imprese specializzate in bonifiche da ordigni esplosivi residuati bellici, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 1° ottobre 2012, n. 177 (G.U. n. 146 del 26 giugno 2015)

Presso il Ministero della difesa - Segretariato generale della difesa e Direzione nazionale degli armamenti - Direzione dei lavori e del demanio - è istituito, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 1° ottobre 2012, n. 177, l'albo delle imprese specializzate nella bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici, del quale è data pubblicità sul sito web istituzionale del medesimo Ministero.
L'iscrizione all'albo è condizione per l'esercizio dell'attività di bonifica preventiva e sistematica da ordigni bellici inesplosi ed è disposta per categorie e classifiche in relazione alla tipologia di intervento da porre in essere e alle capacità tecnico-economiche dell'impresa.
Il presente regolamento disciplina le modalità attraverso le quali è tenuto e aggiornato l'albo, e in particolare i criteri e le condizioni per l'iscrizione delle imprese nel medesimo albo, nonché i casi di sospensione e cancellazione dallo stesso, al fine di garantire il possesso da parte delle imprese operanti nel settore della bonifica da ordigni bellici inesplosi delle necessarie capacità tecnico-economiche, in relazione alla tipologia e all'entità delle opere di bonifica da realizzare.
Le imprese sono iscritte in un unico elenco secondo le categorie di attività e classificate secondo il valore dell'importo delle attività eseguibili.

Le categorie di iscrizione al presente albo sono così individuate:
a) bonifica terrestre (B. TER);
b) bonifica subacquea (B. SUB);
c) bonifica subacquea oltre i 40 metri di profondità.

Le classifiche sono stabilite secondo i seguenti livelli di importo delle attività eseguibili:
I. fino a 50.000 euro;
II. fino a 250.000 euro;
III. fino a 500.000 euro;
IV. fino a 1.000.000 euro;
V. fino a 2.500.000 euro;
VI. fino a 4.000.000 euro;
VII. oltre 4.000.000 euro.

Ai soli fini della quantificazione del fatturato che l'impresa deve dimostrare di possedere per comprovare il rispetto del requisito di iscrizione di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b), l'importo della classifica VII (illimitato) è convenzionalmente stabilito in euro 10.000.000.
L'iscrizione abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire le attività di bonifica per le categorie di iscrizione e per un importo massimo complessivo corrispondente alla classifica riconosciuta, incrementata di un quinto.

Procedimento di iscrizione
1. L'impresa che intende ottenere l'iscrizione all'albo inoltra, anche a mezzo posta elettronica certificata - PEC, specifica istanza all'ufficio albo del Ministero della difesa secondo il modello pubblicato sul sito web istituzionale del Ministero della difesa - Segretariato generale della difesa. L'istanza deve essere corredata da autocertificazione attestante l'iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dalla quale risulti che nell'oggetto delle attività è ricompresa la bonifica da ordigni bellici inesplosi.
2. Il procedimento per l'iscrizione all'albo deve concludersi nel termine di novanta giorni dal ricevimento dell'istanza; decorso tale termine, l'istanza stessa si intende rigettata. In caso di domanda incompleta o non sufficientemente documentata, il termine è sospeso per il tempo intercorrente tra la richiesta dell'Amministrazione e l'adempimento da parte dell'istante. Tale sospensione non può comunque superare complessivamente i novanta giorni.
3. L'iscrizione all'albo determina l'attribuzione della qualifica di impresa specializzata ai fini dell'effettuazione dell'attività di bonifica preventiva e sistematica di cui all'articolo 91, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 81 del 2008, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 1° ottobre 2012, n. 177. Tale idoneità è soggetta a verifica biennale previa istanza dell'impresa da presentare, secondo le modalità di cui al comma 1, almeno novanta giorni prima della scadenza biennale. La mancata presentazione dell'istanza implica rinuncia all'iscrizione e comporta la cancellazione dall'albo.
4. Il legale rappresentante dell'impresa iscritta è tenuto a dare tempestiva comunicazione all'ufficio albo di ogni variazione relativa alla proprietà, al titolare e ai legali rappresentanti o all'oggetto sociale, al trasferimento della sede, all'istituzione di nuove sedi, alla estinzione dell'impresa o del consorzio di imprese, ovvero della fusione o di altra operazione che comporti il trasferimento di azienda o di un suo ramo ivi inclusa la locazione di azienda.
5. L'impresa può chiedere variazioni con riguardo alla categoria o alla classifica di iscrizione di cui all'articolo 4, fornendo documentazione relativa al possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica che danno titolo alla modifica richiesta.

martedì 23 giugno 2015

NO ALL'ACCESSO AI DOCUMENTI SE NON È STATA IMPUGNATA L'ESCLUSIONE DALLA GARA



Il rapporto tra la normativa generale in tema di accesso e quella particolare dettata in materia di contratti pubblici nei principi sanciti nella sentenza del Consiglio di Stato, Quinta Sezione del 24 marzo 2014.
Il rapporto tra la normativa generale in tema di accesso e quella particolare dettata in materia di contratti pubblici non va posto in termini di accentuata differenziazione, ma piuttosto di complementarietà, nel senso che le disposizioni (di carattere generale e speciale) contenute nella disciplina della legge n. 241 del 1990 devono trovare applicazione tutte le volte in cui non si rinvengono disposizioni derogatorie (e quindi dotate di una specialità ancor più elevata in ragione della materia) nel Codice dei contratti, le quali trovano la propria ratio nel particolare regime giuridico di tale settore dell’ordinamento.
È questo il principio ribadito dalla Quinta Sezione del Consiglio di Stato che con la sentenza del 24 marzo 2014 ha evidenziato come la disciplina dettata dall’art. 13 codice dei contratti pubblici, essendo destinata a regolare in modo completo tutti gli aspetti relativi alla conoscibilità degli atti e dei documenti rilevanti nelle diverse fasi di formazione ed esecuzione dei contratti medesimi, costituisce una sorta di microsistema normativo, collegato all’idea della peculiarità del settore considerato, pur all’interno delle coordinate generali dell’accesso tracciate dalla l. n. 241 del 1990.  
Nel codice dei contratti l’accesso è strettamente collegato alla sola esigenza di una difesa in giudizio con una previsione, quindi, molto più restrittiva di quella contenuta nell’art. 24, l. n. 241 cit., la quale contempla un ventaglio più ampio di possibilità, consentendo l’accesso ove necessario per la tutela della posizione giuridica del richiedente, senza alcuna restrizione alla sola dimensione processuale.
In definitiva, nell’ambito di tale codice, l’accesso assume una particolare natura, in quanto non è sufficiente il riferimento alla cura di propri interessi giuridici ma è richiesto espressamente che l’accesso sia effettuato in vista della difesa in giudizio.
Ne consegue, conclude il Consiglio di Stato, che nella vicenda in esame erroneamente il giudice di prime cure ha ritenuto fondata la richiesta di accedere alla documentazione tecnica di tutte le altre concorrenti, avanzata successivamente dalla società esclusa dalla gara, una volta che tale esclusione non risultava più impugnabile, dovendosi ritenere, invece, che tale immotivata richiesta di accesso non fosse ormai più sorretta da alcun interesse difensivo o comunque finalizzata a realizzare un interesse concretamente ed effettivamente suscettibile di tutela giuridica.

IMMODIFICABILITA’ SOSTANZIALE DELLE CONDIZIONI INIZIALI DEL CONTRATTO NELLE PROCEDURE NEGOZIATE



Corte di giustizia europea, Sez. III, 19/6/2008 n. C-454/06
“35. La modifica di un appalto pubblico in corso di validità può ritenersi sostanziale qualora introduca condizioni che, se fossero state previste nella procedura di aggiudicazione originaria, avrebbero consentito l’ammissione di offerenti diversi rispetto a quelli originariamente ammessi o avrebbero consentito di accettare un’offerta diversa rispetto a quella originariamente accettata.
36. Del pari, una modifica dell’appalto originario può considerarsi come sostanziale allorché essa estende l’appalto, in modo considerevole, a servizi inizialmente non previsti. Tale ultima interpretazione è corroborata dall’art. 11, n. 3, lett. e) ed f), della direttiva 92/50, il quale stabilisce, per gli appalti pubblici di servizi aventi ad oggetto, esclusivamente o principalmente, servizi elencati all’allegato I A di tale direttiva, talune restrizioni rispetto alla misura in cui le amministrazioni aggiudicatrici possono ricorrere alla procedura negoziata per attribuire servizi complementari a quelli oggetto di un appalto inizialmente aggiudicato.
37. Una modifica può altresì considerarsi sostanziale allorché altera l’equilibrio economico contrattuale in favore dell’aggiudicatario dell’appalto in modo non previsto dai termini dell’appalto originario.”
TAR Valle d’Aosta, Sentenza n. 37/2009
“Ai sensi dell’articolo 56, comma 1, lett. a), del DLgs n. 163/2006 le stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti pubblici mediante procedura negoziata, previa pubblicazione del bando, quando nella precedente gara tutte le offerte sono state giudicate irregolari o inammissibili; in tal caso, “non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto”.
Ciò significa che l’amministrazione non può stabilire una diversa base d’asta né può modificare le altre condizioni del contratto che influiscono sul sinallagma perché la norma mira ad evitare una elusione delle norme sulla concorrenza, volendo impedire che un’amministrazione possa avvalersi della procedura negoziata proponendo condizioni più favorevoli rispetto alla procedura aperta non andata a buon fine.”