venerdì 30 gennaio 2015

AVVALIMENTO DI REQUISITI DI NATURA PURAMENTE ECONOMICO-FINANZIARIA



T.A.R. Puglia, Bari, sez. prima, 21 gennaio 2015, n. 108
In caso di avvalimento di requisiti di natura puramente economico-finanziaria (es. fatturato) non è richiesta l'indicazione specifica di mezzi e risorse messe a disposizione, nemmeno in relazione all'art. 49 del d.lgs. n. 163 del 2006 e all'art. 88 del d.P.R. n. 297 del 2010

“Secondo il condivisibile orientamento espresso da Cons. Stato, Sez. III, 6 febbraio 2014 n. 584 l’avvalimento del requisito finanziario non impone altro obbligo negoziale che l’impegno dell’impresa ausiliaria di rispondere, nei limiti che il requisito stesso ha nel contesto della gara, con le proprie complessive risorse economiche quando, in sede esecutiva, la necessità sottesa al requisito si renda attuale, senza necessità che il contratto contenga ulteriori specificazioni.
Pertanto, il contratto di avvalimento in atti relativo al requisito finanziario risulta conforme all’interpretazione seguita dal Consiglio di Stato ed alle disposizioni di cui al combinato disposto degli art. 49 d.lgs n. 163/2006 e art. 88 d.p.r. n. 207/2010.

giovedì 29 gennaio 2015

APPLICAZIONE DELLA SANZIONE NEL SOCCORSO ISTRUTTORIO



La determinazione ANAC n.1/2015, esplicita le modalità operative di applicazione del soccorso istruttorio, previsto dal comma 2-bis dell'articolo 38 e dal comma 1-ter dell'articolo 46 del codice dei contratti pubblici (introdotto dalla legge 114/2014).
Dal capitolo 1.2 relativo all’applicazione della sanzione si rileva che:
-       La sanzione è fissata “in misura non inferiore all’uno per mille e non superiore all’uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro”;
-       Le stazioni appaltanti sono tenute a fissare negli atti di gara l’importo della sanzione (entro i limiti normativamente previsti);
-       Per gli appalti suddivisi in lotti, la sanzione deve essere commisurata all’importo del lotto per cui si concorre.
-       Non è prevista la possibilità di graduare la sanzione in ragione della gravità dell’irregolarità commessa o in relazione alle singole fattispecie escludenti contemplate nel comma 1 dell’art. 38;
-       La sanzione individuata negli atti di gara sarà comminata nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi del nuovo soccorso istruttorio; essa è correlata alla sanatoria di tutte le irregolarità riscontrate e deve pertanto essere considerata in maniera onnicomprensiva;
-       La sanzione è comminata esclusivamente al soggetto le cui dichiarazioni sono carenti e devono essere integrate e/o regolarizzate, anche nel caso di presentazione dell’offerta da parte di RTI (che non costituisce soggetto diverso dai concorrenti) sia esso costituendo o costituito;
-       La sanzione deve essere comminata anche all’impresa ausiliaria (in ipotesi di avvalimento) qualora la stessa produca una dichiarazione ex art. 38 carente (dichiarazione che deve essere prodotta ai sensi dell’art. 49, co. 2, lett. c) del Codice);
-       Nel caso di accordi quadro ed appalti specifici, la disciplina del soccorso istruttorio, ivi compresa l’irrogazione della sanzione, riguarda la singola procedura di gara, pertanto, se l’accordo quadro prevede un successivo rilancio competitivo, la sanzione va applicata anche alle carenze essenziali relative alle dichiarazioni dell’appalto specifico;
-       In caso di mancata regolarizzazione degli elementi essenziali carenti, la stazione appaltante procederà all’esclusione del concorrente dalla gara. Per tale ipotesi la stazione appaltante dovrà espressamente prevedere nel bando che si proceda all’incameramento della cauzione esclusivamente nell’ipotesi in cui la mancata integrazione dipenda da una carenza del requisito dichiarato;
-       All’incameramento non si dovrà procedere per il caso in cui il concorrente decida semplicemente di non avvalersi del soccorso istruttorio;
-       E’ legittima la previsione nei bandi della “sanzione” dell’incameramento della cauzione provvisoria in caso di mancanze relative ai requisiti generali di cui all’art. 38, con riferimento a tutti i concorrenti e non al solo aggiudicatario;
-       Per tutti i casi di mancata integrazione, a seguito di richiesta della stazione appaltante, che non dipendano da una carenza del requisito, l’amministrazione aggiudicatrice provvederà a segnalare il fatto all’Autorità che gestirà la comunicazione quale notizia utile ai sensi dell’art. 8, comma 2, lett. dd) del d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207;
-       La sanzione, nelle ipotesi sopra indicate, potrà essere comminata anche nelle procedure ristrette nelle quali, almeno nella fase iniziale, non è prevista la presentazione della garanzia provvisoria;
-       La funzione di garanzia non deve determinare un aumento dell’importo della cauzione provvisoria;
-       La cauzione deve essere reintegrata nel caso venisse parzialmente escussa per il pagamento della sanzione, qualora il concorrente opti per tale modalità di corresponsione in luogo del pagamento diretto;
-       La mancata reintegrazione della cauzione costituisce causa di esclusione del concorrente dalla gara.
-       Le stazioni appaltanti devono indicare nel bando di gara l’obbligo di reintegrazione, pena l’esclusione.