martedì 23 luglio 2013

RILASCIO DEL DURC IN PRESENZA DI UNA CERTIFICAZIONE ATTESTANTE LA SUSSISTENZA DI CREDITI CERTI VANTATI NEI CONFRONTI DELLA P.A.

Il decreto in commento prevede che gli enti tenuti al rilascio del DURC, su richiesta del soggetto titolare dei crediti certificati che non abbia provveduto al versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei termini previsti, emettono il predetto documento con l’indicazione che il rilascio è avvenuto ai sensi del comma 5 dell’art. 13-bis del D.L. 52/2012, precisando l’importo del relativo debito contributivo e gli estremi della certificazione esibita per il rilascio del DURC medesimo.
Nel caso di utilizzo del DURC rilasciato per ottenere il pagamento da parte di P.A. degli stati di avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture, si applica il comma 2 dell’art. 4 del D.P.R. 207/2010, che prevede l’intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell’esecutore. Al fine di assicurare l’assenza di effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, l’intervento sostitutivo si applica alle erogazioni, a carico di P.A., a qualsiasi titolo spettanti al soggetto titolare dei crediti.

La certificazione esibita per il rilascio del DURC può essere utilizzata per la compensazione di somme iscritte a ruolo, ai sensi dell’art. 28-quater del D.P.R. 602/1973, secondo le modalità previste dal D.M. 25/06/2012, ovvero per la cessione o anticipazione del credito presso banche o intermediari finanziari.
Il credito indicato nella certificazione esibita per il rilascio del DURC può validamente essere ceduto ovvero costituire oggetto di anticipazione solo previa estinzione del debito contributivo indicato sul DURC, comprovata da DURC aggiornato da esibirsi alla banca o all’intermediario finanziario, ovvero, in caso di persistente irregolarità contributiva, a condizione che il creditore sottoscriva, contestualmente alla cessione o all’anticipazione, apposita delegazione di pagamento alla banca o all’intermediario finanziario, per provvedere al pagamento del predetto debito contributivo. Qualora l’importo riconosciuto dalla banca o dall’intermediario finanziario al creditore risulti inferiore al debito contributivo, la delegazione di pagamento di cui al presente comma si applica per l’estinzione parziale del predetto debito contributivo.

SEGNALI DI SICUREZZA INDICATI NELL'ALLEGATO XXV

Con la Circolare 16/07/2013, n. 30, il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti in merito al corretto uso dei segnali di sicurezza indicati nell'Allegato XXV del D. Leg.vo 81/2008 e la loro corrispondenza con quelli previsti dalla norma UNI EN ISO 7010:2012.
Dal confronto delle norme in oggetto, è emerso che la differenza tra i simboli utilizzati non equivocano il significato, e pertanto i medesimi simboli sono equivalenti al fine del loro utilizzo in ambito nazionale. Di conseguenza, l'uso della segnaletica prevista dalla norma UNI EN ISO 7010:2012 non è in contrasto con quanto previsto dal D. Leg.vo 81/2008.

Inoltre, nel caso di segnali previsti dalla norma UNI EN ISO 7010:2012 e, viceversa, non previsti dal D. Leg.vo 81/2008, la circolare chiarisce l'idoneità di adottare la segnaletica di sicurezza prevista dalla norma UNI EN ISO 7010:2012, così come l'adozione della segnaletica di sicurezza prevista dalle altre vigenti norme UNI.

COMPENSAZIONI DEI PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE ART. 133 DEL D. LEG.VO 163/2006

Ai sensi delle modifiche introdotte dal D.L. 70/2011 ai commi 4 e 5 dell’art. 133 del D. Leg.vo 163/2006, a partire dal D.M. 03/05/2012, relativo al 2011, la compensazione è ridotta della metà, e quindi è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10% al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto, nelle quantità accertate dal direttore dei lavori. Restano ferme le rilevazioni dei precedenti decreti e le relative modalità di calcolo, quindi la riduzione della metà non si applica per tali decreti.
Per determinare le compensazioni relative ai materiali da costruzione impiegati in lavori contabilizzati nel 2012, con offerta presentata negli anni 2011 e precedenti, si fa riferimento a:
·         Allegato 1 al D.M. 03/07/2013 in commento, per offerte presentate nel 2011;
·         Allegato 1 al D.M. 03/07/2013 in commento, Allegato 1 al D.M. 03/05/2012, per offerte presentate nel 2010 o 2009;
·         Allegato 1 al D.M. 03/07/2013 in commento, Allegato 1 al D.M. 03/05/2012, Allegato 1 al D.M. 09/04/2010, per offerte presentate nel 2008;
·         Allegato 1 al D.M. 03/07/2013 in commento, Allegato 1 al D.M. 03/05/2012, Allegati 1 e 2 al D.M. 09/04/2010, per offerte presentate nel 2007;
·         Allegato 1 al D.M. 03/07/2013 in commento, Allegato 1 al D.M. 03/05/2012, Allegati 1 e 2 al D.M. 09/04/2010, tabella allegata al D.M. 24/07/2008, per offerte presentate nel 2006;
·         Allegato 1 al D.M. 03/07/2013 in commento, Allegato 1 al D.M. 03/05/2012, Allegati 1 e 2 al D.M. 09/04/2010, tabella allegata al D.M. 24/07/2008 e D.M. 02/01/2008, per offerte presentate nel 2005;
·         Allegato 1 al D.M. 03/07/2013 in commento, Allegato 1 al D.M. 03/05/2012, Allegati 1 e 2 al D.M. 09/04/2010, tabella allegata al D.M. 24/07/2008, D.M. 02/01/2008 e D.M. 11/10/2006, per offerte presentate nel 2004;
·         Allegato 1 al D.M. 03/07/2013 in commento, Allegato 1 al D.M. 03/05/2012, Allegati 1 e 2 al D.M. 09/04/2010, tabella allegata al D.M. 24/07/2008, D.M. 02/01/2008, D.M. 11/10/2006 e D.M. 30/06/2005, per offerte presentate nel 2003 o anteriormente.

Ai sensi del comma 6-bis dell'art. 133 del D. Leg.vo 163/2006, l'appaltatore ha tempo per presentare alla stazione appaltante l'istanza di compensazione entro il 17/09/2013 (60 giorni dalla pubblicazione del decreto in oggetto).

martedì 9 luglio 2013

VERIFICA OFFERTE ANOMALE - COMPETENZA DEL RUP

Consiglio di Stato sez. III 11/6/2013 n. 3228
1. PROCEDURA DI GARA - CRITERIO OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA - VERIFICA OFFERTE ANOMALE - COMPETENZA DEL RUP - DISCIPLINA EX ART. 121 DPR 207/2010 - POSSIBILITA' DI AVVALERSI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

1. Per quanto riguarda il procedimento per la verifica dell'anomalia, l'art. 284 del D.P.R. n. 207 del 2010, nel dare attuazione all'art. 88 del Codice in relazione agli appalti di servizi, rinvia all'art. 121 del D.P.R. n. 207 che, al comma 10, per le gare da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prevede espressamente che, qualora vi siano offerte da sottoporre alla verifica di congruità, ai sensi dell'art. 86, comma 2, del Codice «… qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall'articolo 86, comma 2, del codice, il soggetto che presiede la gara chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione al responsabile del procedimento, che procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'articolo 87, comma 1, del codice avvalendosi degli uffici o organismi tecnici della stazione appaltante ovvero della commissione di gara, ove costituita».

Da tali disposizioni si evince che è il responsabile del procedimento ad essere investito anche della funzione di svolgere la verifica dell'anomalia, potendosi avvalere, ove costituita, della apposita Commissione (o della stessa Commissione tecnica).

PROCEDURA DI GARA - CRITERIO OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

Consiglio di Stato sez. III 11/6/2013 n. 3228
1. PROCEDURA DI GARA - CRITERIO OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA - FASI DI SVOLGIMENTO DELLA GARA - SEGGIO DI GARA E COMMISSIONE GIUDICATRICE - ATTIVITA' DI COMPETENZA DEL SEGGIO DI GARA - INDIVIDUAZIONE - ATTIVITA' DI COMPETENZA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE - INDIVIDUAZIONE 

1. Nel caso di selezione delle offerte da svolgersi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (artt. 83 e segg. del Codice dei contratti pubblici), il procedimento di gara si svolge, normalmente, in tre fasi: in due fasi sono necessarie prevalenti competenze amministrative ed in una fase sono necessarie prevalenti competenze tecniche.
Dopo aver ricevuto le offerte, nel termine indicato dal bando, l'amministrazione in una prima fase svolge diverse operazioni preliminari alla valutazione delle offerte: verifica la regolarità dell'invio dell'offerta e il rispetto delle disposizioni generali e di quelle speciali contenute nel bando (o nella lettera di invito) e nel disciplinare di gara (e l'osservanza delle regole sulla produzione dei documenti).
La stazione appaltante provvede quindi, in seduta pubblica, all'apertura dei plichi delle diverse offerte che (di norma) contengono tre buste: la busta A (documentazione amministrativa), la busta B (documentazione tecnica) e la busta C (offerta economica).
La stazione appaltante, disposta l'idonea conservazione delle buste (C) contenenti le offerte economiche, procede quindi all'apertura delle buste (A) contenenti la documentazione amministrativa per verificarne il contenuto e per consentire la successiva verifica dei requisiti generali previsti dalla normativa sugli appalti pubblici (artt. 38 e 39 del codice degli appalti) e dei requisiti speciali, dettati dagli atti di gara (artt. 41 e 42 del codice), nonché di tutte le altre condizioni dettate per la partecipazione alla gara.
L'amministrazione procede poi, sempre in seduta pubblica (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 28 luglio 2011, n. 13 e poi art. 12 del d.l. 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94) all'apertura delle buste (B), contenenti la documentazione tecnica, per prendere atto del relativo contenuto e per verificare l'effettiva presenza dei documenti richiesti nel bando (o nella lettera di invito) e nel disciplinare di gara (schede tecniche, relazioni tecniche illustrative, certificazioni tecniche etc.). Anche tale documentazione è poi conservata in plico sigillato.
Tali attività, preliminari alla valutazione delle offerte, sono eseguite dal seggio di gara o direttamente dal responsabile del procedimento unico (RUP), di norma il dirigente preposto alla competente struttura organizzativa della stazione appaltante (che si avvale anche dei funzionari del suo ufficio), che, ai sensi dell'art. 10, comma 2 del Codice, «svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previste dal presente codice, ivi compresi gli affidamenti in economia, e alla vigilanza scnica) provvede, in seduta pubblica, il seggio di gara. 

Le operazioni di valutazione e di graduazione nel merito delle offerte tecniche, come si è ricordato, vengono espletate, in uno o più sedute riservate, dalla commissione giudicatrice.
Le operazioni della (terza) fase conclusiva dell'iter di gara (comunicazione dell'esito della valutazioni tecniche, lettura dei prezzi offerti, formulazione della graduatoria finale ed aggiudicazione provvisoria) sono infine espletate, in seduta pubblica, dal seggio di gara.

CERTIFICATI DI ESECUZIONE LAVORI

Deliberazione AVCP del 23/5/2013 n. 24 
Indicazioni alle stazioni appaltanti, alle SOA e alle imprese in materia di emissione dei certificati di esecuzione lavori

Il Consiglio
Visto l’art. 40, comma 3, lett. b) del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 (d’ora innanzi “Codice”) che, in tema di qualificazione per eseguire lavori pubblici, dispone che tra i requisiti tecnico-organizzativi rientrano i certificati rilasciati alle imprese esecutrici di lavori pubblici (d’ora innanzi “CEL”) da parte delle stazioni appaltanti.
Visto l’art. 8, comma 7, lett. a), del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (d’ora innanzi “Regolamento”) per il quale le stazioni appaltanti inseriscono nel casellario informatico, secondo le modalità telematiche previste dall’Autorità, i CEL entro 30 giorni dalla richiesta dell’esecutore.
Visto l’art. 83, comma 7, del Regolamento ai sensi del quale, qualora le SOA nell’attività di attestazione rilevano l’esistenza di CEL non presenti nel casellario informatico, provvedono a darne comunicazione alle stazioni appaltanti e all’Autorità per gli eventuali provvedimenti da emanarsi ai sensi dell’art. 6, comma 11, del Codice.
Visto l’art. 83, comma 7, del Regolamento, ultimo periodo, che sancisce che i CEL non sono utilizzabili fino al loro inserimento nel casellario informatico.
Visto l’art. 6, comma 11, del Codice in tema di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (d’ora innanzi “Autorità”).
Visto l’art. 8, comma 8, del Regolamento per il quale, in caso di inosservanza di quanto prescritto al comma 7, si applicano le sanzioni di cui all’art. 6, comma 11, del Codice.
Considerato che l’art. 6 bis del Codice dispone che, dal 1° gennaio 2013, le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori verifichino il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per le procedure disciplinate dal Codice esclusivamente tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (d’ora innanzi “BDNCP), istituita presso l’Autorità.
Vista la Deliberazione n. 111 del 20.12.2012 con la quale è stata data attuazione alla previsione normativa di cui al predetto art. 6 bis del Codice.
Considerato il notevole rallentamento nell’attività di attestazione delle imprese provocato dal mancato rilascio dei CEL per via telematica con le conseguenti gravi ripercussioni sul regolare andamento del mercato dei contratti pubblici.
Ritenuto di concorrere a ridurre gli oneri amministrativi derivanti degli obblighi informativi che gli operatori economici devono sostenere per partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici.
Considerata l’esigenza di semplificazione del processo di partecipazione, qualificazione e verifica dei requisiti per l’aggiudicazione di appalti pubblici avvertita da tutti gli attori del sistema, di ridurre i costi, accelerare e rendere più trasparente il processo di gara.
Ritenuto pertanto di fornire indicazioni ai soggetti interessati in ordine alla corretta emissione dei CEL.

Delibera

Art. 1. L’impresa esecutrice di lavori pubblici interessata alla utilizzazione di CEL ai fini della qualificazione, deve avanzare apposita, formale richiesta di emissione alla stazione appaltante ai sensi dell’art.8, comma 7, lett. a), del Regolamento.
Art. 2. La stazione appaltante è tenuta ad emettere i CEL secondo le modalità telematiche indicate dall’Autorità; a tale scopo è possibile consultare il Manuale Utente presente sul sito dell’Autorità all’indirizzo www.avcp.it, nella Sezione Servizi ad accesso riservato Vai alla guida al servizio. L’emissione deve avvenire entro il termine di trenta giorni dalla richiesta dell’impresa esecutrice. La stazione appaltante rilascia all’impresa richiedente copia del CEL emesso con modalità telematiche ovvero comunica il numero di inserimento prodotto dalla procedura informatica.
Art. 3. L’impresa che intende avvalersi, ai fini della qualificazione SOA, di un certificato relativo a lavori eseguiti presso una determinata stazione appaltante, presenta alla SOA medesima copia del CEL telematico ovvero comunica il numero di inserimento informatico del CEL. L’impresa esecutrice che non ha ricevuto riscontro dalla stazione appaltante a seguito di formale istanza di emissione di CEL, può presentare alla SOA la documentazione attestante l’anzidetta richiesta.
Art. 4. La SOA, qualora nell’attività di attestazione di cui all’art. 40, comma 3, lett. b) del Codice, riscontra che il CEL non è presente nel casellario informatico, ne dà diretta comunicazione alla stazione appaltante e all’Autorità per l’eventuale adozione del provvedimento sanzionatorio. La segnalazione delle SOA di mancata ottemperanza deve essere inviata all’Autorità corredata della documentazione di comprova dell’avvenuta ricezione da parte della stazione appaltante della richiesta avanzata dall’impresa esecutrice dalla quale sono computati i prescritti 30 giorni per l’emissione del CEL.
Art. 5. Il procedimento previsto nei precedenti articoli riguarda tutti i CEL utili ai fini della qualificazione dell’impresa, indipendentemente dalla loro data di emissione.

Art. 6. A decorrere dalla data di pubblicazione della presente Deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, cessa di svolgere i propri effetti la Determinazione n. 6 del 27 luglio 2010.

giovedì 4 luglio 2013

VALUTAZIONE DEI REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE NELLA CATEGORIA OG11


Visto il nuovo regolamento di attuazione del Codice dei Contratti pubblici pubblicato con D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 che ha introdotto un nuovo regime per la qualificazione nella categoria OG11.
Visto l’art. 79, comma 16, del citato D.P.R. n. 207/2010, che sul punto recita:
“Per la qualificazione nella categoria OG 11, l’impresa deve dimostrare di possedere, per ciascuna delle categorie di opere specializzate individuate con l’acronimo OS 3, OS 28 e OS 30 nella tabella di cui all’allegato A, almeno la percentuale di seguito indicata dei requisiti di ordine speciale previsti dal presente articolo per l’importo corrispondente alla classifica richiesta:
categoria OS 3 40 %
categoria OS 28: 70 %
categoria OS 30: 70 %
L’impresa qualificata nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta. I certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OG 11 indicano, oltre all’importo complessivo dei lavori riferito alla categoria OG 11, anche gli importi dei lavori riferiti a ciascuna delle suddette categorie di opere specializzate e sono utilizzati unicamente per la qualificazione nella categoria OG 11. Ai fini dell’individuazione delle categorie nella fase di progetto e successivo bando o avviso di gara o lettera di invito, un insieme di lavorazioni è definito come appartenente alla categoria OG 11 qualora dette lavorazioni siano riferibili a ciascuna delle categorie specializzate OS 3, OS 28 e OS 30; l’importo di ciascuna di tali categorie di opere specializzate, così individuate, deve essere pari almeno alla percentuale di seguito indicata dell’importo globale delle lavorazioni attinenti alla categoria OG 11:
categoria OS 3: 10 %
categoria OS 28: 25 %
categoria OS 30: 25 %. ”
Visto e richiamato il Comunicato alle SOA n. 76 del 19 dicembre 2012, recante: “Valutazione dei certificati di esecuzione lavori nella categoria OG11”;
Sentito sul punto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Considerata l’opportunità di garantire che le SOA operino secondo criteri di imparzialità ed equo trattamento;
Ha ritenuto, nella seduta del 27 marzo 2013, di fornire le seguenti indicazioni operative.
In relazione alle possibili interpretazioni della lettera della norma sopracitata, laddove si richiama per la dimostrazione dei parametri necessari al riconoscimento della categoria OG11 le percentuali del 40, 70 e 70 % nelle categorie OS3, OS28 e OS 30 genericamente riferite ai “requisiti di ordine speciale previsti dal presente articolo”, si ritiene di aderire ad un’interpretazione volta a circoscrivere la portata della medesima disposizione ai soli requisiti di “idoneità tecnica” di cui al comma 5, lett. b) (“importo complessivo dei lavori eseguiti in categoria”) e lett. c) (“importo lavoro/i di punta in categoria”).
In tale ottica la valutazione delle suddette percentuali non deve estendersi ai requisiti speciali che non sono direttamente rapportati ad una specifica categoria di qualificazione ossia la cifra d’affari in lavori, l’attrezzatura tecnica ed il costo del personale.

In altre parole, solo nella dimostrazione dell’idoneità tecnica di cui all’art. 79, comma 5, lettere b) e c), l’impresa deve dimostrare di possedere “… per ciascuna delle categorie di opere specializzate individuate con l’acronimo OS 3, OS 28 e OS 30 nella tabella di cui all’allegato A, almeno la percentuale di seguito indicata dei requisiti di ordine speciale previsti dal presente articolo per l’importo corrispondente alla classifica richiesta: - categoria OS 3: 40 %; - categoria OS 28: 70 %; - categoria OS 30: 70 %.

Seguendo tale impostazione, pertanto, il riconoscimento del requisito dell’art. 79, comma 5 lettera b), nella specifica categoria OG11 risulta ancorato unicamente alla verifica dell’esecuzione di lavori di importo non inferiore al novanta per cento con riferimento alle tre categorie specialistiche OS3, OS28 e OS 30; l’impresa dovrà, dunque, dimostrare di avere eseguito lavori in OS3 per un importo pari al 90% del 40% della classifica richiesta in OG11, in OS28 e in OS30 per un importo pari al 90% del 70% della medesima classifica richiesta in OG11.

Le medesime considerazioni valgono per la dimostrazione dei parametri di cui all’art. 79, comma 5, lettera c), laddove anche in relazione a tale requisito la verifica deve riguardare esclusivamente l’esecuzione di singoli lavori pregressi in relazione alle tre categorie specialistiche di cui si compone l’OG11; si richiede, pertanto, all’impresa di comprovare di avere eseguito un lavoro in OS3 pari al 40% del 40% della classifica richiesta in OG11 e un lavoro rispettivamente in OS28 e OS30 pari al 40% del 70% della medesima classifica, ovvero 2 lavori pari al 55% delle percentuali richieste per ciascuna delle categorie specialistiche (40% o 70%), ovvero 3 lavori pari al 65% delle medesime percentuali.

In relazione alla problematica riguardante la documentazione da esibire per la dimostrazione della suddetta adeguata idoneità tecnica, in aderenza della norma regolamentare che individua la categoria in esame come “la fornitura, l’installazione, la gestione e la manutenzione di un insieme di impianti tecnologici tra loro coordinati ed interconnessi funzionalmente, non eseguibili separatamente, di cui alle categorie di opere specializzate individuate con l’acronimo OS 3, OS 28 e OS 30” le imprese sono tenute ad esibire CEL rilasciati nella categoria OG11, in quanto idonei a dimostrare quella capacità esecutiva richiesta dalla norma, non limitata all’esecuzione di singoli impianti tecnologici.

L’utilizzo di tali certificati risulta in linea con la previsione dell’art. 79, comma 16, laddove la stessa norma prevede che i medesimi CEL afferenti alla categoria OG11, devono indicare l’importo complessivo dei lavori realizzato nella suddetta categoria generale, nonché la suddivisione di tale importo nelle singole categorie specialistiche.

Sulla scorta di tale impostazione, fermo restando il principio che la verifica dell’adeguata idoneità tecnica di cui all’art. 79, comma 5, lettere b) e c) deve riguardare unicamente le singole categorie specialistiche di cui si compone la categoria OG11 coma sopra esplicitato, non risulta consentito, per il conseguimento della qualificazione nella categoria OG11, alcun utilizzo dei CEL rilasciati esclusivamente nelle singole specialistiche OS3, OS28 e OS 30.

Le indicazioni di cui al presente Comunicato, interpretative della normativa in materia, si applicano ai contratti di attestazione sottoscritti ai sensi del D.P.R. n. 207/2010, con conseguente obbligo delle SOA ad uniformarsi ai principi sopra espressi.

QUALIFICAZIONE CATEGORIE OG11 E OS28


Parere AVCP del 13/3/2013 n. 27
Come ritenuto da recente e condivisibile giurisprudenza (T.A.R. Trieste Friuli Venezia Giulia sez. I, 18 ottobre 2012, n. 374) la disposizione contenuta nell'art. 79, comma 16, del D.P.R. n .207/2012 non è applicabile in relazione alle qualificazioni certificate da attestazioni SOA rilasciate sotto il vigore del DPR 34/2000, ma soltanto in relazione a quelle certificate da attestazioni SOA rilasciate in applicazione del nuovo e più rigoroso sistema delineato dal comma 16 dell'art. 79 cit., secondo il quale per la qualificazione nella categoria OG 11, l'impresa deve dimostrare di possedere, per ciascuna delle categorie di opere specializzate individuate con l'acronimo OS 3, OS 28 e OS 30 almeno le ivi previste percentuali dei requisiti di ordine speciale previsti da tale norma per l'importo corrispondente alle classifiche richieste.
Ne consegue che solo per le imprese munite di tale nuova qualificazione potrà quindi ritenersi operativo il principio generale dell'assorbimento delle categorie specialistiche in quella generale OG11, a prescindere da qualsiasi previsione di bando.
[Tale, come detto, non è la situazione nella quale versa la ditta istante in ragione dell'epoca alla quale risale il rilascio dell'attestazione SOA OG11 della quale è in possesso, siccome antecedente all'intervento della nuova normativa. La circostanza, valorizzata dall'istante, della impossibilità di richiedere la nuova attestazione SOA secondo il disposto regolamentare se non per le gare bandite successivamente al 4 dicembre 2012 non assume auspicato rilievo, costituendo anzi conferma del graduale passaggio al nuovo sistema delineato dal D.P.R. n. 207/2010 e che riflette un più approfondito modello istruttorio da seguire ai fini del rilascio dell'attestazione SOA in OG11.]
Invero, lo stesso comma 16 regolamenta i presupposti per il rilascio dell'attestazione SOA nella categoria OG11 (richiedendo la verifica di percentuali minime per ciascuna delle categorie di opere specializzate), le modalità di compilazione dei certificati di esecuzione lavori per la categoria OG11 e le condizioni minime affinché un insieme di lavorazioni possa essere definito, nella progettazione e nel bando di gara, come appartenente alla categoria OG11 (dettando, anche qui, percentuali minime per ciascuna delle categorie di opere specializzate).
Inoltre, l'art. 357 del Regolamento, ai commi 12, 13 e 16, tiene ferma, per il periodo di un anno, l'efficacia transitoria delle attestazioni SOA relative alla categoria generale OG11, rilasciate prima della sua entrata in vigore.

RTI E GIOVANE PROFESSIONISTA


Con parere n. 158/2012 l’Avcp ha chiarito che per poter partecipare all’affidamento di incarichi di progettazione in qualità di raggruppamento temporaneo non è necessario avere come associato un professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione, atteso che la norma parla soltanto di “presenza” di un giovane professionista, con evidenti finalità di carattere promozionale, non potendo essere intesa come prescrizione di un vero e proprio obbligo di associarlo al raggruppamento, essendo invece sufficiente un rapporto di collaborazione professionale o di dipendenza, senza la necessità che questi assuma anche responsabilità contrattuali; oltretutto, l’Avcp rileva che il requisito che richiede nelle gare per servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria che i raggruppamenti temporanei garantiscano la presenza di un professionista abilitato da meno di cinque anni non viene interpretata letteralmente come un obbligo posto a pena di esclusione.