domenica 17 marzo 2013

INTERVENTI DISPOSTI DAL DIRETTORE DEI LAVORI “PER RISOLVERE ASPETTI DI DETTAGLIO”


Il ricorso alla fattispecie “extra-varianti” di cui all’art. 132, comma 3, 1° periodo, del D.Lgs. 163/2006, è possibile soltanto qualora gli interventi disposti dal direttore dei lavori “per risolvere aspetti di dettaglio” non comportino aumenti dell’importo contrattuale, con la conseguenza che le somme destinate a tali interventi (da contenersi entro il 5% delle categorie di lavoro dell’appalto, o entro il 10% per lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro delle categorie di lavoro dell’appalto (cfr. Deliberazione Aut. LL.PP. n. 35 del 23/05/2006) dovranno essere in ogni caso compensate con corrispondenti diminuzioni di importo di altre voci del contratto. Qualora l’importo complessivo di quest’ultimo venga invece ad aumentare, si potrà procedere in regime di variante, alternativamente:
a) nei casi e nei limiti ordinari specificatamente elencati all’art. 132, comma 1;
b) nel caso, contemplato dall’art. 132, comma 3, 2° periodo, di varianti “migliorative”, a condizione che le stesse non comportino modifiche sostanziali al progetto, siano motivate da “obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili”, e siano contenute nel limite del 5% dell’importo contrattuale.
In particolare, è generalmente ritenuto che tali modifiche, da una parte, debbano essere motivate e non dettate dalla mera discrezionalità (es. impossibilità o inopportunità di realizzare l’aspetto di dettaglio previsto originariamente dal progetto), dall’altra non debbano introdurre variazioni significative e tanto meno sostanziali al progetto. Sia la motivazione sia la discriminante tra aspetti di dettaglio e aspetti significativi sono demandate alla professionalità del direttore dei lavori che dispone la modifica e alla competenza del responsabile del procedimento che ne verifica l’ammissibilità o sia necessario procedere ad una variante in corso d’opera.

Il c.3 dell’art 132 del DLgs 163/06 considera 2 ipotesi di variazioni al progetto:
a) variazioni finalizzate a risolvere aspetti di dettaglio, non assoggettate al regime delle varianti, purché contenute entro i limiti di importo stabiliti dalla norma (10% per le manutenzioni) e a condizione che non comportino un aumento dell’importo contrattuale;
b) variazioni considerate varianti, finalizzate al miglioramento dell’opera, ammesse a condizione che non comportino modifiche sostanziali al progetto e siano motivate da “obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili”. Per tale ultima ipotesi la norma indica il limite del 5% dell’importo contrattuale.
Le circostanze sopravvenute ed imprevedibili costituiscono un presupposto rafforzativo privo di autonoma rilevanza, essendo comunque richiesta la dimostrazione della finalità migliorativa della variante. Dette circostanze, da accertarsi secondo le modalità previste dall’art 161 del dPR 207/2010, assumono per contro autonoma rilevanza nell’ipotesi contemplata dall’art 132, c 1, lett b), del DLgs 163/06 dove non sono posti limiti economici.

Per quanto riguarda i limiti delle varianti in aumento, l’appaltatore ha l’obbligo di eseguire le variazioni che non superino il quinto dell’importo complessivo dell’appalto (art. 161 dPR 207/2010).
Qualora invece la variante (a patto che rientri nelle tipologie previste) superi il predetto importo del quinto (il cd. sesto quinto) l’appaltatore può recedere dal contratto con diritto al pagamento dei soli lavori eseguiti e regolarmente ordinati.
Si precisa infine (cfr. Det. Aut. di Vigilanza, n. 1/2001) che ogni modifica contrattuale che sia frutto di variante non dovrà mai snaturare il progetto originario dell’opera in esecuzione, dovendosi essa porre con necessario carattere di accessorietà rispetto all’opera progettata, altrimenti si ricadrà nell’ipotesi di “altri lavori” che escludono la qualificazione giuridica di “variante”.

Gli atti di sottomissione intesi come integrazioni contrattuali che conseguono a varianti comprese nel quinto d’obbligo (e che pertanto l’appaltatore è tenuto ad eseguire) non costituiscono un nuovo rapporto ma semplicemente concretano un’aggiunta all’originario contratto, che già prevedeva questa possibilità. Per questo motivo in tal caso non vi è necessità di redazione dell’atto in forma pubblica amministrativa, con conseguente assoggettamento a imposta di registro.
Nel caso invece in cui l’appaltatore si impegni ad eseguire lavori nuovi e diversi per un corrispettivo che supera il quinto (o nel caso di veri e propri lavori extracontrattuali), l’atto di sottomissione non rientra nell’ambito dell’appalto originario ma costituisce un secondo e autonomo contratto, modificativo del precedente, come tale sottoposto alle ordinarie norme in tema di forma dei contratti della p.a.

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