domenica 29 luglio 2012

SCIA, DIA, PERMESSO DI COSTRUIRE


Per la realizzazione di interventi edilizi, dalla semplice manutenzione alla costruzione di un nuovo fabbricato, è necessario possedere opportuno titolo abilitativo.
In questo articolo è proposto un documento di sintesi, contenente le definizioni relative alle diverse attività edilizie, le tipologie dei permessi previsti, le relative normative di riferimento, i costi, i vincoli, le sanzioni previste.

domenica 22 luglio 2012

SULLA CONFERENZA DI SERVIZI


Con la Sentenza n. 179 del 11/07/2012 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 49, comma 3, lettera b), del D.L. 31/05/2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito dalla L. 30/07/2010, n. 122, nella parte in cui prevede che, in caso di dissenso espresso in sede di conferenza di servizi da una Regione o da una Provincia autonoma, in una delle materie di propria competenza, ove non sia stata raggiunta l’intesa, entro il termine di 30 giorni, il Consiglio dei Ministri delibera in esercizio del proprio potere sostitutivo con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate.
In particolare la Corte osserva che la norma impugnata reca la «drastica previsione» della decisività della volontà di una sola parte, in caso di dissenso, posto che il Consiglio dei Ministri delibera unilateralmente in materie di competenza regionale, allorquando, a seguito del dissenso espresso in conferenza dall’amministrazione regionale competente, non si raggiunga l’intesa con la Regione interessata nel termine dei successivi trenta giorni: non solo, infatti, il termine è così esiguo da rendere oltremodo complesso e difficoltoso lo svolgimento di una qualsivoglia trattativa, ma dal suo inutile decorso si fa automaticamente discendere l’attribuzione al Governo del potere di deliberare, senza che siano previste le necessarie «idonee procedure per consentire reiterate trattative volte a superare le divergenze» (come, peraltro, era invece previsto dall’art. 14-quater della L. 241/1990, nel testo previgente, come risultante dalle modifiche introdotte dalla L. 15/2005).

Il Consiglio di Stato, con la sentenza 2488 del 02/05/2012, confermando la precedente pronuncia del TAR, ribadisce che l’utilizzo del modulo procedimentale della conferenza di servizi - che come tale non configura un ufficio speciale della p.a., autonomo rispetto ai soggetti che vi partecipano - non altera le regole che presiedono, in via ordinaria e generale, all’individuazione delle autorità emananti, con la conseguenza che un ricorso avverso la determinazione finale assunta in conferenza di servizi va notificato a tutte le amministrazioni che, nell’ambito della conferenza medesima, hanno espresso pareri o determinazioni che la parte ricorrente avrebbe avuto l’onere di impugnare autonomamente, se fossero stati emanati al di fuori del peculiare modulo procedimentale in esame.
Nella specie, la determinazione negativa della Regione in sede di conferenza di servizi, adottata nell’ambito del procedimento autorizzatorio riferito alle esigenze di difesa idraulica (di cui agli artt. 132 e 136 R.D. 368/1904) come atto conclusivo, aveva natura provvedimentale e doveva essere impugnata congiuntamente alla determinazione conclusiva della conferenza di servizi prodotta dal Comune quale amministrazione procedente.

TERRE E ROCCE DA SCAVO


Con la Sentenza n. 19439 del 23/05/2012 la Corte Suprema di Cassazione interviene in materia di terre e rocce da scavo, in particolare sulla possibilità di esclusione dalla disciplina dei rifiuti ed il conseguente impiego come sottoprodotto.
In merito la Corte chiarisce che non si rinviene una normativa più favorevole nel D. Leg.vo 03/12/2010, n. 205, in seguito al quale viene definito sottoprodotto «qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'art. 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'art. 184-bis, comma 2» e ciò per la mancanza della certezza dell'utilizzo e per la mancata ottemperanza alle prescrizioni poste dai commi 3 e 4 del modificato art. 186 del D. Leg.vo 152/2006 (Codice Ambiente). Di tale articolo, infatti, il D. Leg.vo 205/2010 ha soltanto previsto la futura abrogazione ad opera di un decreto ministeriale (non ancora emanato) che dovrà definire i criteri qualitativi e quantitativi dei sottoprodotti e, una volta adottato tale decreto, troverà applicazione solo l'art. 184-bis dello stesso D. Leg.vo. 152/2006 disciplinante i sottoprodotti in generale.

DENUNCIA OPERE IN CEMENTO ARMATO


La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15184 del 19 aprile 2012 della III Sezione penale, ricorda che, in tema di adempimenti in materia di opere in cemento armato (artt. 65 e 72, D.P.R. 380/2001 TU edilizia), l’omessa denuncia costituisce un reato omissivo proprio configurabile in capo al costruttore, a carico del quale la legge pone in via esclusiva l'obbligo di denuncia; sicché, non essendo destinatario del suddetto obbligo, nessun altro soggetto è tenuto a rispondere del reato de quo. In particolare, il reato omissivo non si estende né al direttore dei lavori, in capo al quale non sussiste l'obbligo di impedire l'omissione della denuncia in questione, né ad altri soggetti. Il committente o il direttore dei lavori potranno rispondere del reato in esame soltanto qualora abbiano in concreto compiuto atti tali da configurare un concorso materiale o morale con il costruttore (come, ad esempio, quando la denuncia sia stata omessa proprio su istigazione di chi ha ordinato i lavori).

sabato 21 luglio 2012

MISURE URGENTI PER LA CRESCITA DEL PAESE


L'obiettivo dichiarato dal Governo è quello di favorire lo sviluppo e la competitività in settori rilevanti dell’economia nazionale (ad esempio in materia di infrastrutture, di edilizia, di trasporti e di servizi pubblici locali), oltre che di riordinare il sistema degli incentivi per la crescita e lo sviluppo sostenibile, in un’ottica di impulso al sistema produttivo nazionale coordinato con l’esigenza di garantire gli impegni di rigore delle finanze assunti in sede europea.
Il Titolo I riguarda le “MISURE URGENTI PER LE INFRASTRUTTURE L'EDILIZIA ED I TRASPORTI”
Capo I - Infrastrutture - Misure per l'attrazione di capitali privati
Art. 1. Integrazione della disciplina relativa all'emissione di obbligazioni e di titoli di debito da parte delle società di progetto-project bond
Art. 2. Disposizioni in materia di finanziamento di infrastrutture mediante defiscalizzazione
Art. 3. Conferenza di servizi preliminare e requisiti per la predisposizione degli studi di fattibilità nella finanza di progetto
Art. 4. Percentuale minima affidamento lavori a terzi nelle concessioni
Capo II - Infrastrutture - Misure di semplificazione e accelerazione
Art. 5. Determinazione corrispettivi a base di gara per gli affidamenti di contratti di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria
Art. 6. Utilizzazione crediti d'imposta per la realizzazione di opere infrastrutturali
Art. 7. Disposizioni urgenti in materia di gallerie stradali e ferroviarie e di laboratori autorizzati ad effettuare prove ed indagini
Art. 8. Grande evento EXPO 2015 e Fondazione La Grande Brera
Capo III - Misure per l'edilizia
Art. 9. Ripristino IVA per cessioni e locazioni nuove costruzioni
Art. 10. Ulteriori misure per la ricostruzione e la ripresa economica nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012
Art. 11. Detrazioni per interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico
Art. 12. Piano nazionale per le città
Art. 13. Semplificazioni in materia di autorizzazioni e pareri per l'esercizio dell'attività edilizia
Capo IV - Misure per i trasporti
Art. 14. Autonomia finanziaria dei porti
Art. 15. Disposizioni finanziarie in materia di infrastrutturazione portuale
Art. 16. Disposizioni urgenti per la continuità dei servizi di trasporto
Art. 17. Disposizioni in materia di autoservizi pubblici non di linea

GUIDA PER L'INTEGRAZIONE DEGLI ASPETTI SOCIALI NEGLI APPALTI PUBBLICI


Il documento, elaborato nell’ambito del «Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione» (PAN GPP), adottato con D.M. 11/04/2008, a sua volta previsto dalla L. 296/06, ha lo scopo di fornire indicazioni operative e linee guida per tener conto degli aspetti sociali nella definizione dei bandi di gara della Pubblica Amministrazione, per l’acquisto di beni e servizi e per l’esecuzioni di lavori.
L’attenzione agli aspetti sociali consente, come richiamato da numerosi documenti UE, di ampliare il concetto di «sostenibilità» ambientale anche alla sfera sociale ed economica. La Guida fornisce indicazioni operative sugli aspetti sociali nella definizione dei bandi di gara della Pubblica Amministrazione, per l'acquisto di beni e servizi e per l'esecuzioni di lavori. L'attenzione agli aspetti sociali è indispensabile per poter garantire un concetto di "sostenibilita'" che comprenda oltre alla sfera ambientale, quella sociale e quella economica, come richiamato in numerosi documenti dell’ Unione europea.

RIORDINO DELLA PROTEZIONE CIVILE


Pubblicata sulla G.U. n. 162 del 13/07/2012 la L. 12/07/2012, n. 100, di conversione delD.L.15/05/2012, n. 59 recante «Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione Civile».
Il decreto-legge ha l’obiettivo di riorganizzarne la struttura operativa e accelerare i tempi d’azione del Servizio nazionale per la protezione civile. Rimandando al testo per maggiori dettagli, in particolare si segnalano le seguenti novità.
All'art. 5 della L. 24/02/1992, n. 225, è inserito il comma 1-bis, che così recita: «La durata della dichiarazione dello stato di emergenza non può, di regola, superare i 60 giorni. Uno stato di emergenza già dichiarato, previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei Ministri, puo' essere prorogato ovvero rinnovato, di regola, per non piu' di 40 giorni».
Inoltre, in merito alle ordinanze emanate per far fronte allo stato di emergenza, viene sostituito il comma 2 del medesimo art. 5 della L. 225/1992, che ora prevede: « [...] Le ordinanze sono emanate, acquisita l'intesa delle regioni territorialmente interessate, dal Capo del Dipartimento della protezione civile che ne cura l'attuazione. Con le ordinanze si dispone esclusivamente in ordine alla organizzazione dei servizi di soccorso e assistenza ai soggetti colpiti dall'evento, nonche' agli interventi provvisionali strettamente necessari alle prime necessita' nei limiti delle risorse disponibili, allo scopo finalizzate».
Nella conversione in legge è stato soppresso l'art. 2 del D.L. 59/2012, che introduceva una serie di misure dedicate alla copertura assicurativa su base volontaria contro i rischi di danni derivanti da calamità naturali.

REVISIONE DELLA SPESA PUBBLICA


Sul Supplemento n. 141 alla G.U. n. 156 del 06/07/2012 è stato pubblicato il D.L.06/07/2012, n. 95, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesapubblica con invarianza dei servizi ai cittadini». Il decreto-legge segue il precedente D.L. 52/2012, convertito dalla L. 94/2012.
Riconoscimento della ruralità degli immobili ad uso abitativo
Il comma 19 dell'art. 3 del decreto-legge in commento proroga fino al 30/09/2012 il termine, di cui all'art. 7, comma 2-bis, del D.L. 70/2011, entro cui restano salvi gli effetti delle domande per l'attribuzione della categoria catastale A/6 (per immobili ad uso abitativo) o D/10 (per immobili rurali ad uso strumentale) ai fini del riconoscimento della ruralità, frmo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo.
Il comma 19 in oggetto agisce sul testo del D.L. 216/2011 (Milleproroghe) che aveva già prorogato il termine al 30/06/2012.
Riduzione dell'IVA
L'art. 21 del decreto-legge in commento interviene sul testo del D.L. 98/2011, al fine di rimodulare l'aumento dell'IVA. In pratica, nel periodo 01/07/2013-31/12/2013 (era 01/10/2012-31/12/2012) le aliquote IVA del 10 e 21% saranno incrementate del 2%. Successivamente, dal 01/01/2014, dette aliquote saranno rideterminate nella misura dell'11 e 22% (quindi una diminuzione ove era in precedenza previsto un ulteriore incremento dello 0,5% che avrebbe portato le aliquote al 12,50% e 23,50%).
Tale previsione non si applica qualora entro il 30/06/2013 (era il 30/09/2012) siano entrati in vigore i provvedimenti legislativi in materia fiscale ed assistenziale aventi ad oggetto il riordino della spesa in materia sociale, nonché la eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale che si sovrappongono alle prestazioni assistenziali, tali da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 6.560 milioni di euro a decorrere dal 2013 (era 13.119 milioni di euro per il 2013 e 16.400 annui a decorrere dal 2014.
Centrali di committenza
Viene modificato il comma 3-bis dell'art. 33 del D. Leg.vo 163/2006 (Codice dei Contratti), che prevede, per i Comuni fino a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia, l'obbligo di affidare ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni o apposito accordo consortile. L'art. 1, comma 4, del D.L. in commento, aggiungendo un nuovo periodo, prevede la possibilità per gli stessi Comuni di effettuare acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all’art. 26 della L. 488/1999, ed il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’art. 328 del D.P.R. 207/2010.
Società pubbliche e in house
A decorrere dal 01/01/2014 l'affidamento diretto può avvenire solo a favore di società a capitale interamente pubblico nel rispetto della normativa comunitaria per la gestione in house, a condizione che il valore economico del servizio o dei beni oggetto di affidamento sia pari o inferiore a 200.000 euro annui.

RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA


Pubblicata sulla G.U. n. 156 del 06/07/2012 la L. 06/07/2012, n. 94, di conversione delD.L. 07/05/2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la realizzazione della spesa pubblica, che rientra tra le misure di attuazione dell’attività di revisione della spesa, cosiddetta spending review, ritenuta prioritaria dal Governo per il superamento della crisi economica.
Il provvedimento reca alcune modifiche al Codice dei Contratti (D. Leg.vo 163/2006) ed al relativo Regolamento (D.P.R. 207/2010).
Con modifica all'art. 11, comma 10-bis, lettera b), del D. Leg.vo 163/2006, il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto decorrente dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva non si applica più nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'art. 328 del D.P.R. 207/2010.
Con modifica agli artt. 120, comma 2, e 283, comma 2, è previsto, nell'aggiudicazione di appalti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che la commissione apra in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti, anche per le gare in corso ove i plichi non siano stati ancora aperti alla data del 09/05/2012 (inserito dalla legge di conversione).
Per i contratti relativi agli acquisti di beni e servizi degli enti locali, ove i beni o i servizi da acquistare risultino disponibili mediante strumenti informatici di acquisto, viene abolito l'obbligo di riscossione dei diritti di segreteria.
Entro 24 mesi le P.A. sono tenute ad adottare misure finalizzate al contenimento dei consumi di energia e all'efficientamento degli usi finali della stessa, anche attraverso il ricorso ai contratti di servizio energia e anche nelle forme dei contratti di partenariato pubblico privato. L'affidamento della gestione dei servizi energetici deve avvenire con gara ad evidenza pubblica.
La legge di conversione introduce l'art. 13-bis, recante modifiche alla disciplina della certificazione e compensazione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Di particolare importanza la disposizione che consente il rilascio del Documento unico di regolarità contributiva (DURC), anche in presenza di certificazione che attesti la sussistenza di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari ai versamenti contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto. Le modalità attuative saranno definite con apposito decreto ministeriale.

RUOLI E COMPITI DELLE FIGURE IMPEGNATE NELLA SICUREZZA


Ance Giovani L’Aquila ha pubblicato un vademecum, utile a tutti i datori di lavoro, alle imprese, ai lavoratori autonomi e a tutte le figure impegnate nella sicurezza (RSPP, RLS, preposto, etc.), che illustra i ruoli e i compiti di ciascuno di essi.
Il documento definisce:
·         le figure chiave della sicurezza
·         l’elenco della documentazione che l’impresa deve fornire al committente, in funzione della tipologia di cantiere
·         quando è possibile ricorrere all’autocertificazione dei rischi
·         le modalità di redazione del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi)
·         quando fare la riunione periodica
·         le modalità di formazione e informazione dei lavoratori
Vengono, inoltre, analizzati gli obblighi per le imprese affidatarie, esecutrici e il lavoratore autonomo, quali, ad esempio:
·         comunicazione al committente
·         trasmissione del PSC, Piano di Sicurezza e Coordinamento alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi prima di iniziare i lavori
·         trasmissione del POS al coordinatore, dopo averne verificato la congruità
·         verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori
·         modalità di verifica dell’idoneità tecnico-professionale
·         misure generali di tutela della salute

FISCAL COMPACT

Il Fiscal compact, formalmente Trattato sulla stabilità, coordinamento egovernance nell'unione economica e monetaria, noto anche come Patto di bilancio, è il trattato sulla stabilità, il coordinamento e la governance dell'unione economica e monetaria.
Esso contiene una serie di regole, chiamate «regole d'oro», che sono vincolanti nell'UE per il principio dell'equilibrio di bilancio. Tutti gli stati membri dell'Unione Europea hanno firmato il trattato il 2 marzo 2012 ad eccezione del Regno Unito e della Repubblica Ceca.  Il trattato entrerà in vigore il 1° gennaio 2013 se in quel momento almeno dodici membri l'avranno ratificato.
Ogni paese, dopo la ratifica del trattato, avrà tempo fino al 1° gennaio 2014 per introdurre la regola che impone il pareggio di bilancio nella legislazione nazionale. Solo i paesi che avranno introdotto tale regola entro il 1º marzo 2014 potranno ottenere eventuali prestiti da parte del Meccanismo Europeo di Stabilità. L'obiettivo, dopo l'entrata in vigore, è quello di incorporare entro cinque anni il nuovo trattato nella vigente legislazione europea.
I principali punti contenuti nei 16 articoli del trattato sono:

1.    l'impegno ad avere un deficit strutturale che non deve superare lo 0,5% del PIL e, per i paesi il cui debito è inferiore al 60% del PIL, l'1%;

2.    l'obbligo per i Paesi con un debito pubblico superiore al 60% del PIL, di rientrare entro tale soglia nel giro di 20 anni, ad un ritmo pari ad un ventesimo dell'eccedenza in ciascuna annualità;

3.    l'obbligo per ogni stato di garantire correzioni automatiche con scadenze determinate quando non sia in grado di raggiungere altrimenti gli obiettivi di bilancio concordati;

4.    l'impegno a inserire le nuove regole in norme di tipo costituzionale o comunque nella legislazione nazionale, che verrà verificato dalla Corte Europea di giustizia;

5.    l'obbligo di mantenere il deficit pubblico sempre al di sotto del 3% del PIL, come previsto dal Patto di stabilità e crescita; in caso contrario scatteranno sanzioni semi-automatiche;

6.    l'impegno a tenere almeno due vertici all'anno dei 17 leader dei paesi che adottano l'euro.

Il fiscal compact è stato approvato dal Parlamento italiano il 20 luglio 2012. Con la ratifica, di fatto, il nostro paese si impegna nell’arco dei prossimi vent’anni a far diminuire il rapporto tra il debito pubblico e il Pil al 60%, vale a dire ad un livello pari alla metà di quello attuale (120% circa). L’Italia dunque, insieme ad altri paesi europei dovrà, fra le altre cose, ridurre il proprio debito di almeno 3 punti percentuali all’anno per ben 20 anni, se non vuole che scattino le sanzioni dell’Unione Europea.
Cosa significa questo in termini numerici? L’Italia produce un Pil annuale di circa 1580 miliardi su cui grava un debito pubblico che si aggira intorno ai 1965 miliardi. Dunque il 60% del Pil corrisponde su per giù a 948 miliardi di euro. La parte del debito eccedente al 60% del Pil è quindi più o meno di 1017 miliardi. Questo significa che l’Italia dovrà produrre annualmente circa 51 miliardi di avanzo per centrare l’obiettivo previsto dal trattato. E se l’Italia dovesse centrare il pareggio di bilancio e mantenerlo per i prossimi 20 anni, il tasso di crescita medio del Pil che le permetterà di raggiungere il traguardo del rapporto debito/Pil del 60% è di 3,71 punti percentuali.

EUROPA 2020

Europa 2020 è la strategia decennale per la crescita sviluppata dall'Unione europea. Essa non mira soltanto a uscire dalla crisi che continua ad affliggere l'economia di molti paesi, ma vuole anche colmare le lacune del nostro modello di crescita e creare le condizioni per un diverso tipo di sviluppo economico, più intelligente, sostenibile e solidale.
Per dare maggiore concretezza, l'UE si è data cinque obiettivi da realizzare entro la fine del decennio. Riguardano l'occupazione, l'istruzione, la ricerca e l'innovazione, l'integrazione sociale e la riduzione della povertà, il clima e l'energia.
La strategia comporta anche sette iniziative prioritarie che tracciano un quadro entro il quale l'UE e i governi nazionali sostengono reciprocamente i loro sforzi per realizzare le priorità di Europa 2020, quali l'innovazione, l'economia digitale, l'occupazione, i giovani, la politica industriale, la povertà e l'uso efficiente delle risorse.Per misurare i progressi compiuti nel conseguire gli obiettivi della strategia Europa 2020, sono stati convenuti 5 obiettivi quantitativi per l'intera Unione europea. Questi sono poi tradotti in obiettivi nazionali per riflettere la situazione e le circostanze specifiche di ogni paese.
I 5 obiettivi che l'UE è chiamata a raggiungere entro il 2020:
1. Occupazione
- innalzamento al 75% del tasso di occupazione (per la fascia di età compresa tra i 20 e i 64 anni)
2. R&S
- aumento degli investimenti in ricerca e sviluppo al 3% del PIL dell'UE
3. Cambiamenti climatici /energia
- riduzione delle emissioni di gas serra del 20% (o persino del 30%, se le condizioni lo permettono) rispetto al 1990
- 20% del fabbisogno di energia ricavato da fonti rinnovabili
- aumento del 20% dell'efficienza energetica
4. Istruzione
- riduzione degli abbandoni scolastici al di sotto del 10%
- aumento al 40% dei 30-34enni con un'istruzione universitaria
5. Povertà / emarginazione
- almeno 20 milioni di persone a rischio o in situazione di povertà ed emarginazione in meno

Ogni anno ad aprile i paesi dell'UE sono tenuti a presentare due relazioni per illustrare quanto stanno facendo per avvicinarsi agli obiettivi nazionali della strategia Europa 2020.
Il Programma di Stabilità e Convergenza - viene presentato prima dell'approvazione del bilancio per l'esercizio successivo e contieneindicazioni utili sulle finanze pubbliche e la politica di bilancio.
Il Programma Nazionale di Riforma (PNR) - viene presentato congiuntamente al programma di stabilità e convergenza e contiene gli elementi necessari per verificare i progressi realizzati per raggiungere gli obiettivi nazionali di crescita intelligente, sostenibile e solidale della strategia.
Fino al 2010 la redazione del PNR dell'Italia è stata curata dal Dipartimento Politiche Europee, con compiti di coordinamento rispetto alle altre amministrazioni. Nel 2011, con il passaggio dalla Strategia di Lisbona a Europa 2020 e l'istituzione del Semestre europeo di coordinamento delle politiche economiche e di bilancio, il PNR, ai sensi della Legge 7 Aprile 2011 n. 39, è confluito nel Documento di Economia e Finanza (DEF) e ne costituisce la sezione III. A seguito della confluenza del PNR nel DEF, la redazione del PNR è curata del Dipartimento del Tesoro, d'intesa con il Dipartimento Politiche Europee.

Per saperne di più:
Programma Nazionale di Riforma
Europa 2020: la proposta della Commissione europea
Sito Europa 2020 (Commissione europea)

domenica 1 luglio 2012

DURC: CIRCOLARI ESPLICATIVE

In riferimento alle modalità di rilascio del DURC, Documento Unico di Regolarità Contributiva, nei giorni scorsi il Ministero del Lavoro e per la Pubblica Amministrazione hanno emanato due Circolari:
·         Circolare n. 12 dell’1 giugno 2012
·         Circolare n. 6 del 31 maggio 2012
che forniscono chiarimenti sulle modalità di rilascio alla luce delle recenti modifiche normative in materia di semplificazione amministrativa e in merito a lavori di edilizia privata.
Secondo il Ministero:
·         le amministrazioni pubbliche devono acquisire d’ufficio il DURC, nell’ambito di lavori pubblici e privati
·         il privato può comunque richiedere il rilascio del DURC, da consegnare poi ad un altro privato, se rilasciato con apposita dicitura
·         nei lavori di edilizia privata il DURC è rilasciato esclusivamente dalle Casse Edili abilitate ed è utilizzabile solo nei rapporti privati
·         non è ammessa l’autocertificazione del DURC, solo in alcuni casi è consentita la dichiarazione sostitutiva (es. nei servizi fino a 20mila euro stipulati con la pubblica amministrazione e con le sicietà in house)
·         l’acquisizione del DURC in materia di lavori pubblici deve essere effettuata in tempi rapidi
·         per la riduzione dei tempi e il risparmio di risorse economiche, è opportuno utilizzare la posta elettronica certificata e il servizio online dello sportello unico previdenziale.

MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI INDUSTRIALI MONO PIANO NON PROGETTATI CON CRITERI ANTISISMICI

Per far fronte all’emergenza, il CSLLP (Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici) ha pubblicato “Linee di indirizzo per interventi locali e globali su edifici industriali mono piano non progettati con criteri antisismici”, elaborate da un gruppo di lavoro con rappresentanti della Protezione Civile, Reluis, Assobeton e il Consiglio Nazionali degli Ingegneri.
Il documento tratta i seguenti argomenti:
·        descrizione e analisi dei danni registrati negli edifici produttivi in seguito all'evento sismico di maggio 2012
·        valutazione delle tipologie strutturali di edifici prefabbricati progettati in assenza di criteri antisismici
·        carenze degli edifici industriali prefabbricati mono-piano rispetto all'azione sismica
·        illustrazione dei principi generali per la rapida messa in sicurezza degli edifici industriali monopiano
·        elenco dei criteri di progettazione e degli interventi per evitare crisi per perdita di appoggio e per evitare il collasso di elementi di tamponatura prefabbricati non adeguatamente ancorati alle strutture principali
·        schede tecniche per il dimensionamento, la cantierizzazione e l'esecuzione degli interventi.

RIMOZIONE RIFIUTI STRADE: LA COMPETENZA È DELL'ENTE PROPRIETARIO

Il Consiglio di Stato , con sentenza n. 3256 del 31 maggio scorso, segna un'importante svolta in materia di rifiuti, ed esattamente in materia di riparto di competenza tra Comune e Provincia per ciò che attiene alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade e delle piazzole di sosta in esse situate.
I giudici di Palazzo Spada, annullando in toto la precedente pronuncia del Tar Campania n. 4182/2011, affermano la totale competenza della Provincia nell'attività di manutenzione, gestione e nel caso di specie di pulizia delle piazzole di sosta della strada provinciale.
Il Supremo Collegio, infatti, cassa la precedenza sentenza, considerando che “ai sensi dell'articolo 14 del Codice della strada, spetta agli enti proprietari provvedere alla loro manutenzione, gestione e pulizia, comprese le loro pertinenze e arredo, nonché attrezzature, impianti e servizi e, quindi, non limitatamente al solo nastro stradale, ma anche alle piazzole di sosta, onde siano garantite la sicurezza e la fluidità della circolazione”.
A suo dire, non può affatto negarsi che l'Amministrazione provinciale avrebbe dovuto adottare tutte le misure necessarie quanto meno ad eliminare i rifiuti, obbligo tra l'altro derivante dall'obbligo di custodia connesso alla proprietà/appartenenza della strada.
In definitiva: almeno quando si tratta di rimuovere i rifiuti abbandonati da ignoti sulla piazzola di sosta della strada provinciale è l'ente proprietario dell'infrastruttura di collegamento a dover provvedere alla bonifica dei luoghi.
Secondo un condivisibile indirizzo giurisprudenziale, ai sensi dell’articolo 14 del Codice della strada, spetta agli enti proprietari (e ai concessionari delle autostrade) provvedere alla loro manutenzione, gestione e pulizia, comprese le loro pertinenze e arredo, nonché attrezzature, impianti e servizi e, quindi, non limitatamente al solo nastro stradale, ma anche alle piazzole di sosta, onde siano garantite la sicurezza e la fluidità della circolazione (C.d.S., sez. IV, 4 maggio 2011, n. 2677; 13 gennaio 2010, n. 84).
E’ stato del resto puntualmente osservato (Cass. SS.UU. 25 febbraio 2009, n. 4472) che, seppure per un verso non può negarsi che l’articolo 14 del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, oggi sostituito dall’art. 192 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, preveda la corresponsabilità solidale del proprietario o del titolare di diritti personali o reali di godimento sull’area ove sono stati abusivamente abbandonati o depositati rifiuti, con il conseguente suo obbligo di provvedere allo smaltimento ed al ripristino, solo in quanto la violazione sia imputabile anche a quei soggetti a titolo di dolo o colpa (in termini, C.d.S., sez. V, 26 gennaio 2012, n. 333; 22 marzo 2011, n. 4673; 16 luglio 2010, n. 4614), per altro verso “esigenze di tutela ambientale sottese alla predetta norma rendono evidente che il riferimento è a chi è titolare di diritti reali o personali di godimento va inteso in senso lato, essendo destinato a comprendere qualunque soggetto si trovi con l’area interessata in un rapporto, anche di mero fatto, tale da consentirgli - e per ciò stessa imporgli – di esercitare una funzione di protezione e custodia finalizzata ad evitare che l’area medesima possa essere adibita a discarica abusiva di rifiuti nocivi per la salvaguardia dell’ambiente”; è stato poi sottolineato che “…il requisito della colpa postulato da detta norma ben può consistere proprio nell’omissione degli accorgimenti e delle cautele che l’ordinaria diligenza suggerisce per realizzare un’efficacia custodia e protezione dell’area, così impedendo che possano essere indebitamente depositati rifiuti nocivi”.

OBBLIGO DI INDICARE LE PARTI DI SERVIZIO ASSUNTE DA OGNI ASSOCIATA DELL’ATI

Con sentenza n. 22 del 13 giugno 2012, il Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria si è espresso in merito all'onere di specificazione in sede di offerta delle parti di servizio assunte da ciascuna delle imprese associate nell'ipotesi di Ati orizzontale.
L'Adunanza, con la sentenza in oggetto, si è espressa in merito, precisando dapprima che la distinzione tra a.t.i. orizzontali e a.t.i. verticali – oggi enunciata all’art. 37, commi 1 e 2, d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, poggia sul contenuto delle competenze portate da ciascuna impresa raggruppata ai fini della qualificazione a una determinata gara: l’a.t.i. orizzontale è caratterizzata dal fatto che le imprese associate (o associande) sono portatrici delle medesime competenze per l’esecuzione delle prestazioni costituenti l’oggetto dell’appalto, mentre l’a.t.i. verticale è connotata dalla circostanza che l’impresa mandataria apporta competenze incentrate sulla prestazione prevalente, diverse da quelle delle mandanti, le quali possono avere competenze differenziate anche tra di loro, sicché nell’a.t.i. di tipo verticale un’impresa, ordinariamente capace per la prestazione prevalente, si associa ad altre imprese provviste della capacità per le prestazioni secondarie scorporabili.
Considerando che nel caso di specie si verte in fattispecie di gara d’appalto di servizi e che l’aggiudicataria era, pacificamente, organizzata in forma di un’a.t.i. (costituenda) orizzontale, l'Adunanza ha osservato che ai sensi dell’art. 11, comma 2, d.lgs. n. 157 del 1995, come sostituito dall’art. 9 del d.lgs. 25 febbraio 2000, n. 65, applicabile ratione temporis alla fattispecie sub iudice, negli appalti di servizi, in caso di a.t.i., ‹‹l'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista nel presente articolo››. In termini analoghi dispone la disciplina oggi vigente.
Ad avviso dell’Adunanza Plenaria, è più aderente al dato normativo e all’impianto sistematico della disciplina degli appalti pubblici nel settore dei servizi, la soluzione interpretativa secondo cui la citata disposizione, contenuta nell’art. 11, comma 2, d.lgs. n. 157 del 1995, sia applicabile indistintamente a tutte le forme di a.t.i., orizzontali e verticali.
Ciò innanzitutto perchè la disposizione in esame non contiene alcuna distinzione tra a.t.i. orizzontali e verticali, al fine dell’obbligo di specificare le ‹‹parti›› di servizio che saranno eseguite da ciascuna impresa, talché tale obbligo deve ritenersi operante per entrambe le forme di raggruppamenti di imprese.
Inoltre perchè, l’offerta contrattuale, che non contiene la specificazione delle ‹‹parti›› di servizio che saranno eseguite dalle singole imprese associande o associate, deve ritenersi parziale e incompleta, non permettendo di ben individuare l’esecutore di una determinata prestazione nell’ambito dell’a.t.i., e rimanendo dunque indeterminato il profilo soggettivo della prestazione offerta.
Pertanto, ha ritenuto che l’obbligo in questione, da assolvere a pena di esclusione al più tardi in sede di formulazione dell’offerta, è espressione di un principio generale che non consente distinzioni legate alla natura morfologica del raggruppamento (verticale o orizzontale), o alla tipologia delle prestazioni (principali o secondarie, scorporabili o unitarie).

ILLEGITTIMA L'OFFERTA NON FIRMATA

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 03699 del 21 giugno 2012, ha rigettato il ricorso presentato da un' ATI, che era stata esclusa da una gara per mancata sottoscrizione dell'offerta tecnica da parte del legale rappresentante della ditta capogruppo.
Ad avviso dei giudici d'appello, corretto è stato l'operato della Commissione di gara che avendo rilevato che l'offerta tecnica risultava priva della firma del rappresentante legale della ditta capogruppo, l'aveva ritenuta non validamente presentata, per cui la stessa non era stata esaminata dalla Commissione, che aveva subito stabilito l’esclusione dalla gara dell’A.T.I. in questione. Infatti, ha ritenuto il Consiglio che benchè l'offerta fosse inserita in apposita busta sigillata conformemente al disciplinare di gara, non aveva alcuna validità in quanto l'offerta non sottoscritta non è negozialmente imputabile ad alcuno.
Ha rilevato inoltre, come tale offerta, fosse mancante di uno degli elementi essenziali, richiesti dal bando, integrando così una causa di esclusione del concorrente dalla gara d’appalto.

CRITERIO DELLA PROPORZIONALITÀ INVERSA

Con sentenza n. 3781 del 27 giugno 2012, il Consiglio di Stato respingendo il ricorso proposto da una società capogruppo di un'ATI, ha espresso delucidazioni riguardo il criterio della proporzionalità inversa con cui attribuire il punteggio delle offerte economiche.
Nella specie la ditta ricorrente, quale capogruppo di un ATI classificatasi al secondo posto in una procedura di gara, chiedeva la riforma della sentenza n. 356/2008 del Tar di Parma sostenendo che la Commissione di gara aveva prescelto la formula matematica della proporzionalità inversa con cui attribuire il punteggio dell’offerta economica, in violazione di quanto previsto dal disciplinare che si era limitato a prevedere invece il criterio proporzionale. Conseguentemente la ditta sosteneva che la Commissione avrebbe dovuto utilizzare il criterio della proporzionalità diretta.
I Giudici di secondo grado, alla stregua di quelli di primo grado, hanno ritenuto infondato il ricorso.
Ed infatti hanno precisato come la letteratura scientifica, la prassi amministrativa e quella forense, declinano pacificamente, in materia di appalti, la formula matematica c.d. proporzionale nelle due varianti della c.d. proporzionalità diretta ovvero indiretta.
Ad avviso del Consiglio, le imprese concorrenti, quando partecipano ad una selezione, devono sapere che l’indicazione nella legge di gara del criterio c.d. proporzionale, legittima la stazione appaltante ad utilizzare l’una o l’altra delle due formule in cui si scompone il criterio medesimo.
I giudici d'appello, hanno ritenuto, inoltre, parimenti inammissibile, oltre che infondata nel merito, la censura della intrinseca illogicità del metodo prescelto dal seggio di gara. In merito a ciò hanno evidenziato che il metodo della c.d. proporzionalità inversa – conosciuto e diffusamente utilizzato dalla prassi - non conduce a risultati abnormi o manifestamente ingiusti.

ILLEGITTIMO ESCLUDERE PER MANCATA INDICAZIONE DEL SUBAPPALTATORE

“La mancata indicazione dei soggetti subappaltatori non può comportare la esclusione del concorrente, in assenza di una espressa previsione della lex specialis di gara o di una espressa indicazione normativa”. ( sentenza n. 3563 del 19 giugno 2012, della V sezione del Consiglio di Stato)
L'art. 118, 2° comma n. 1) del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, prevede espressamente la possibilità di affidare in subappalto o in cottimo a condizione che «i concorrenti all’atto dell'offerta ... abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero di servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo». Pertanto, è del tutto conforme a legge la dichiarazione del concorrente, il quale, si limiti genericamente ad affermare di voler subappaltare talune lavorazioni nel massimo consentito dalla legge, senza la necessità di riportare immediatamente nella dichiarazione stessa i dati identificativi del subappaltatore.
La V sezione, ha specificato che è rimandata al momento della costituzione del rapporto contrattuale, l’individuazione dei subappaltatori, nonché la specificazione della loro qualificazione e del possesso dei requisiti generali di partecipazione.
L'unico onere per i partecipanti è quello di indicare in sede di offerta le parti del servizio che intendono appaltare, obbligo che, nel caso di specie, è stato correttamente espletato dall'appellante.
I Giudici di secondo grado, hanno rammentato che già prima dell’entrata in vigore del Codice degli Appalti, l’Autorità di Vigilanza, con deliberazione in data 9.8.2000, aveva rilevato che risulta abolito l’onere della preventiva indicazione dei nominativi dei subappaltatori potenziali, mentre permane solo l’onere di indicazione, all’atto dell’offerta, dei lavori o delle parti di opere che si intendono subappaltare.