mercoledì 27 giugno 2012

TARIFFE PER PRESTAZIONI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA ED ALL'INGEGNERIA

Pubblicato il D.L. 22/06/2012, n. 83 (sul Supplemento n. 129 alla G.U. 26/06/2012, n. 147), recante misure urgenti per la crescita del Paese. Il decreto-legge contiene anche alcune disposizioni sulla  determinazione dei corrispettivi a base di gara per gli affidamenti dei contratti attinenti all'architettura ed all'ingegneria.
L’art. 5 del nuovo D.L. 83/2012 prevede che vengano applicati i parametri stabiliti con il D.M. previsto all'art. 9, comma 2 del D.L. 1/2012 per la liquidazione dei compensi giudiziali. Con il medesimo decreto sarà inoltre definita la classificazione delle prestazioni relative a detti servizi. L'utilizzo di detti parametri non può condurre alla determinazione di un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle previgenti tariffe professionali.
Nelle more dell'emanazione del previsto decreto ministeriale, possono continuare ad applicarsi le tariffe professionali e le classificazioni delle prestazioni vigenti prima della data di entrata in vigore del D.L. 1/2012, ai soli fini, rispettivamente, della determinazione del corrispettivo da porre a base di gara e dell'individuazione delle prestazioni professionali.
L’art. 7 detta invece disposizioni urgenti in materia di gallerie stradali e ferroviarie e di laboratori autorizzati ad effettuare prove ed indagini:
1. Per le attività di cui al numero 80 della Tabella dell'Allegato I del regolamento emanato con il d.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, esistenti alla data di pubblicazione del predetto regolamento, gli adempimenti amministrativi stabiliti dal medesimo regolamento sono espletati entro i sei mesi successivi al completamento degli adeguamenti previsti nei termini disciplinati dall'articolo 55, comma 1-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, per ciascuna attività di cui al comma 1 del presente articolo, i gestori presentano al Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una scheda asseverata da un tecnico qualificato, contenente le caratteristiche e le dotazioni antincendio allo stato esistenti, nonché una relazione riportante, per gli aspetti di sicurezza antincendio, il programma operativo degli interventi di adeguamento da realizzare nei termini prescritti.
«2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può autorizzare, con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare:
a) prove sui materiali da costruzione;
b) indagini geotecniche in sito, compresi il prelievo dei campioni e le prove in sito;
c) prove di laboratorio su terre e rocce.».