domenica 9 dicembre 2012

COMPETENZA DELLE CENTRALI DI COMMITTENZA


Con il parere del 6 luglio 2012 n.271 la Sezione piemontese della Corte dei Conti, si pronuncia sulla portata applicativa oggettiva dell’art. 33, co. 3-bis, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, comma aggiunto dall’art. 23, comma 4 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 in tema di centrali di committenza.
Il comma 3-bis prevedeva testualmente: “3-bis. I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un’unica centrale di committenza l’acquisizione di lavori, servizi e forniture nell’ambito delle unioni dei comuni, di cui all’articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici.“
All’esito di attento esame del dato positivo, la Sezione perviene alla conclusione che la competenza delle centrali di committenza prevista dall’art. 33 co. 3-bis:
- attrae anche le acquisizioni in economia mediante procedura di cottimo fiduciario che prevede l’indizione di una gara informale;
- non attrae le acquisizioni in economia mediante amministrazione diretta;
- non attrae le ipotesi eccezionali di affidamento diretto consentite dalla legge, quali quelle previste all’art. 125, co. 8 e co. 11 D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.
Si rammenta che il comma 3-bis è stato modificato dal D. L. 6 luglio 2012 n. 95, con l’aggiunta di un nuovo periodo: 3-bis. I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un’unica centrale di committenza l’acquisizione di lavori, servizi e forniture nell’ambito delle unioni dei comuni, di cui all’articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e ed il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207“.
L’art. 33 del d.lgs. 163/2006 stabilisce in via generale, al comma 1, che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi.
Ai sensi dell’art. 3, comma 34, del codice dei contratti pubblici, la “centrale di committenza” è un’amministrazione aggiudicatrice che: acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori; aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori.
In ogni caso le centrali di committenza sono tenute all’osservanza del codice dei contratti pubblici (art. 33, comma 2, del codice dei contratti pubblici).
Le amministrazioni pubbliche non possono delegare alle centrali di committenza le funzioni di stazioni appaltanti di lavori pubblici, potendo tuttavia affidare tali funzioni ai Provveditorati interregionali per le opere pubbliche (già Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti – SIIT) o alle amministrazioni provinciali (art. 33, comma 3 dello stesso codice).
Il comma 3-bis, aggiunto dall’art. 23, comma 4, del D.L. n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, ha reso invece il ricorso alle centrali uniche di committenza obbligatorio per i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture, concentrando le gestioni delle procedure di acquisto in organismi specializzati di riferimento per le intere unioni di comuni di cui all’articolo 32 del TUEL, ove esistenti, ovvero per i consorzi che i comuni non facenti capo ad unioni sono obbligati a costituire.
Come precisato dalla relazione tecnica al citato d.l. 201/2011, la finalità di tale disciplina è superare il sistema di frammentazione degli appalti pubblici e ridurre i costi di gestione delle procedure ad evidenza pubblica, in virtù delle conseguenti economie di scala.
L’intera disciplina è collocata al titolo I, “contratti di rilevanza comunitaria”, della parte II “contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari” del codice dei contratti pubblici.
Per l’applicabilità della stessa anche ai contratti pubblici sotto soglia, occorre fare riferimento all’art. 121 del successivo titolo II, ove si prescrive che a questi ultimi si applicano, oltre alle disposizioni della parte I, della parte IV e della parte V, anche le disposizioni della parte II, “in quanto non derogate dalle norme del presente titolo”.
Questa ricostruzione sistematica vale già di per sé ad escludere la possibilità di una interpretazione meramente letterale dell’art. 33, comma 3 bis, tesa ad includere tutte le acquisizioni di lavori, servizi e forniture, senza distinzione di valore o tipologia procedurale. Ferma, infatti, l’applicazione ai contratti di rilevanza comunitaria, le previsioni di cui all’art. 33, comma 3 bis (al pari delle altre contenute nella parte II del Codice), si applicano anche ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, solo ove non risultino derogate dalle disposizioni di cui al titolo II, rubricato “contratti sotto soglia comunitaria”.
All’interno di questo titolo, l’art. 125 prevede una disciplina speciale per le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori. Come noto dette acquisizioni possono essere effettuate, entro le soglie previste, mediante amministrazione diretta, ovvero mediante procedura di cottimo fiduciario. Nell’amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l’occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento. Il cottimo fiduciario è invece una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi, “nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante”.
Il vantaggio delle procedure in economia risiederebbe nella maggiore snellezza della procedura e nella tempestività di esecuzione delle prestazioni, per le acquisizioni di importi minori, comunque inferiori alle soglie individuate con legge.
Il comma 14 dell’art. 125 precisa che “ i procedimenti di acquisizione di prestazioni in economia sono disciplinati, nel rispetto del presente articolo, nonché dei principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal presente codice, dal regolamento”.
Resta da chiarire, dunque, se rispetto agli ambiti di autonomia regolamentare dei comuni in materia di affidamenti in economia, le previsioni di cui all’art. 33, comma 3 bis, rappresentino principi inderogabili in tema di procedure di affidamento.
Si ritiene di dover pervenire a questa conclusione con riguardo alla procedura di cottimo fiduciario.
Ai sensi dell’’art. 3, comma 40, del codice dei contratti pubblici il cottimo fiduciario “costituisce procedura negoziata”, laddove per procedura negoziata si intende ogni procedura in cui la stazione appaltante consulta gli operatori economici scelti e negozia con uno o più di essi le condizioni dell’appalto.
Il regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207), reca una disciplina omogenea per tutte le pubbliche amministrazioni in relazione alle procedure di cottimo fiduciario, come stabilito dal sopra citato comma 14 dell’art. 125 del d.lgs. 163/2006, rafforzando sostanzialmente le garanzie di trasparenza in detta disciplina, già assicurate dal rinvio ai principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal codice. Peraltro, dal confronto fra la formulazione dell’art. 125, comma 14, sopra citato e quella dell’art. 30, comma 1, sempre del codice dei contratti pubblici, relativa alle concessioni di servizio (“salvo quanto disposto nel presente articolo, le disposizioni del codice non si applicano alle concessioni di servizi”), risulta evidente la volontà del legislatore – confermata dalla disciplina contenuta nel regolamento di esecuzione, nonché dalla giurisprudenza amministrativa – di assoggettare la procedura di cottimo fiduciario alle norme del codice dei contratti pubblici previste per i procedimenti di affidamento ordinari, purché compatibili con la procedura semplificata.
Si ritiene pertanto che debbano essere attratte alla competenza delle centrali di committenza, anche le acquisizioni in economia mediante procedura di cottimo fiduciario che prevede l’indizione di una gara informale. Il ricorso alle centrali uniche di committenza risulta infatti del tutto compatibile con detta procedura, ma, soprattutto, la ricostruzione prospettata appare pienamente coerente con la ratio della previsione normativa: una gestione obbligatoria per i piccoli comuni da parte di centrali di committenza uniche, può e deve esplicare i vantaggi auspicati, in termini di razionalizzazione e risparmi di spesa, anche con riguardo alla procedura negoziata in esame.
Queste conclusioni non contrastano con quanto previsto dall’art. 23, comma 5, del d.l. 201/2011, secondo cui la nuova disciplina “si applica alle gare bandite successivamente al 31 marzo 2012” (termine prorogato di 12 mesi). Trattasi di una norma che, con riferimento alle procedure più complesse che contemplano un bando di gara, specifica il momento a decorrere dal quale trova piena applicazione per la nuova modalità di affidamento.
Per il cottimo fiduciario non è necessaria la pubblicazione del bando e l’osservanza dei termini minimi per la ricezione delle offerte, l’art. 331 del Regolamento di esecuzione ha espressamente escluso, infatti, l’applicabilità degli obblighi di pubblicità e di comunicazione stabiliti dall’art. 124 del d.lgs. 163/2006 per le procedure negoziate sotto-soglia. Tuttavia lo stesso regolamento dispone che le stazioni appaltanti debbano osservare il principio della massima trasparenza quale risultante del contemperamento tra esigenze di efficienza amministrativa e tutela dei principi della parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici. Principi in attuazione dei quali, peraltro, è prevista l’indizione di una gara ufficiosa, con consultazione di almeno cinque operatori economici (individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante). Si evidenzia, inoltre, come la gara ufficiosa oltre ad essere, come il sondaggio di mercato, strumento di conoscenza, implica anche una valutazione comparativa delle offerte, valutazione che è insita nel concetto stesso di “gara” (Cons. Stato, VI, 29 marzo 2001, n. 1881), ragione per cui, peraltro, in relazione alla gara ufficiosa le ditte partecipanti divengono titolari di posizioni di interesse legittimo. Si ritiene pertanto che il termine previsto dall’art. 23, comma 5, del d.l. 201/2011, per l’applicazione dell’obbligo di ricorso a centrali uniche di committenza per i piccoli comuni, possa in via analogica applicarsi anche al cottimo fiduciario, valorizzando il momento di esplicazione della gara informale, con conseguente sorgere in capo agli interessati delle relative posizioni giuridiche soggettive.
Si ritiene, invece, che possano escludersi dalla gestione obbligatoria in capo alle centrali uniche di committenza, le acquisizioni in economia mediante amministrazione diretta. In tale ipotesi le acquisizioni sono effettuate con strumenti propri o appositamente acquistati o noleggiati dall’amministrazione, e con personale proprio della stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l’occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento. Si tratta, pertanto, di fattispecie non pienamente compatibili con il ricorso a una centrale di committenza e comunque, in assenza di vere e proprie procedure concorrenziali non rispondenti alla ratio della norma che, come già più volte rilevato, è quella di ottenere risparmi di spesa riducendo i costi di gestione delle procedure negoziali attraverso la concentrazione delle stesse.
Per le stesse ragioni sembrano da escludere dall’obbligo di legge in esame, anche le ipotesi eccezionali di affidamento diretto consentite dalla legge, quali quelle previste all’art. 125, comma 8 e comma 11 del codice dei contratti pubblici, che, rispettivamente, per lavori, ovvero servizi o forniture, inferiori a quarantamila euro, consentono l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

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