domenica 30 settembre 2012

ATI MISTA


La caratteristica dell’ATI mista è quella di combinare il modello dell’ATI verticale con quello dell’ATI orizzontale, sicchè all’interno della prima sono possibili ulteriori sub-raggruppamenti orizzontali che frazionino tra loro o la prestazione della mandataria (sicchè si avrà un’ATI orizzontale per la prestazione principale e una verticale che separa la prestazione secondaria) o la prestazione della mandante (che svolge la prestazione “secondaria”, separabile in ATI verticale, ma che a sua volta può essere un’ATI orizzontale che nel complesso svolge la prestazione secondaria).
In pratica, ferma la massima flessibilità che consente la combinazione dei due modelli, resta dovuto il rispetto del limite di legge per cui il segmento di ATI verticale, che realizza lo scorporo, non può coinvolgere la prestazione principale (sul punto particolarmente chiara e con considerazioni tuttora valide Cons. St. sez. IV 9.7.1998 n. 702).
Proprio la struttura dell’ATI mista consente il sub-raggruppamento orizzontale e quello verticale, purchè nell’ambito della prestazione principale resti ferma la regola del solo raggruppamento orizzontale. Ciò che la legge vieta è in definitiva che tutto ciò che la stazione appaltante ha qualificato principale venga svolto in esclusiva da una mandante.
D’altro canto sulle prestazioni eseguite in ATI orizzontale sono obbligate in solido tutte le componenti dell’ATI e vi è comunque (in virtù della suddivisione pro quota e non per tipo) anche una effettiva partecipazione all’attività della mandataria, interlocutore diretto della stazione appaltante; per contro nell’ATI verticale sono necessariamente responsabili in solido verso la stazione appaltante della parte di servizio scorporata solo la mandante verticale e la mandataria, che risponde dell’attività della mandante ma dichiaratamente non vi prende in alcun modo parte. L’effetto che il divieto di scorporo vuole dunque evitare è duplice: l’esonero di responsabilità delle restanti mandanti oltre che la responsabilità in assenza di partecipazione all’attività da parte della mandataria.
TAR Torino, Sezione I - Sentenza 29/01/2010 n. 454

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